La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta da una societa' denominata “T. sas”, quale condomina del condominio “ CLS”, avverso una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio preventivo / esercizio straordinario.
Parte ricorrente sollevava due motivi di impugnativa della predetta deliberazione:
1) la costituzione di un fondo cassa, finalizzato a fronteggiare l'inadempimento dei condomini morosi nel versamento delle quote e, in particolare, la violazione del quorum costitutivo dello stesso;
=> Costituzione di un fondo cassa condominiale per sopperire alle morosita' . I poteri dell'assemblea condominiale.
2) l'illegittima imputazione delle spese per il consumo di acqua dell'impianto condominiale in capo alla ricorrente, nonostante vi fosse stato un pregresso distacco dell'utenza.
=> Fondo cassa condominiale e vendita dell'appartamento
Nella memoria ex art 183 cpc, tuttavia, la societa' ricorrente dava atto di una nuova deliberazione assembleare datata 20.04.2015 – parzialmente sostitutiva di quella impugnata – con la quale la suddetta societa' veniva esclusa dal riparto delle spese per il consumo di acqua nel periodo 2009 -2015.