Quando viene impugnata una delibera assembleare come deve comportarsi l'amministratore? Cosa devono pretendere i condo'mini dal proprio amministratore, se questi si costituisce in giudizio senza convocare l'assemblea per riferire? Ebbene: offre una risposta ai due quesiti il Tribunale di Lecce con Sentenza del 27.07.2016.
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Il caso. Alcuni condo'mini di un condominio leccese hanno impugnato una delibera assembleare avente ad oggetto, tra l'altro, anche la ratifica dell'operato dell'amministratore, in relazione alla costituzione in alcuni giudizi di impugnazione di precedenti delibere.
Questi hanno lamentato l'omessa informazione sull'oggetto del giudizio, l'omessa produzione del ricorso, dei motivi di opposizione e degli atti redatti dall'avvocato a cui l'amministratore aveva conferito il mandato.
Il Condominio si e', ad ogni modo, costituito in giudizio rilevando che il conferimento di mandato a difensore per resistere in giudizio rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore, laddove la materia riguardi materie che sono di sua competenza.
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La Sentenza.Il ragionamento spiegato dal Tribunale pugliese per risolvere la querelle prende spunto dagli insegnamenti offerti sul merito da parte delle Sezioni Unite con sentenza n. 18331 del 2010, a mente della quale: 'L'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'articolo 1131, comma 2 e 3 del codice civile , puo' costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilita' dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione'.