Una delle maggiori cause di lamentela dei condo'mini nei rapporti con il proprio amministratore di condominio – fintanto che non s'insinua (giustamente o inutilmente in questa sede consta) il sospetto della malafede – e' che questi non presti ascolto alle richieste pervenutegli.
Qui di seguito vedremo entro che termini l'amministratore ha l'obbligo di rispondere e le conseguenze degli inadempimenti, nonchè le ipotesi in cui la risposta dell'amministratore rientra nel puro atto di cortesia.
In questo contesto, quindi, potremo valutare che cosa fare per cercare di ottenere maggiore attenzione e che cosa se nonostante tutto tale attenzione non arriva.
Obbligo di corrispondenza
Alcune ipotesi espressamente previste dalla legge impongono all'amministratore di rispondere alle richieste a vario titolo formulate dai condo'mini.
L'amministratore deve rispondere, tra le altre cose:
a) nel caso in cui sia avanzata richiesta di convocazione dell'assemblea per la deliberazione di innovazioni di cui all'art. 1120, secondo comma c.c. (es. abbattimento barriere architettoniche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.); la risposta deve almeno consistere in una richiesta d'integrazione della documentazione;