Sono proprietario di un appartamento e qualche mese fa il conduttore – di comune accordo – e' andato via (era stato trasferito in altra citta' ).
Ho deciso di non affittarlo pia'¹, ma di darlo a mia figlia che andra' a conviverci con il suo compagno. Quando hanno iniziato ad informarsi per il cambio di residenza hanno scoperto che in quell'abitazione risulta ancora residente il mio vecchio inquilino.
Non riesco a contattarlo per chiedergli – per ora cortesemente – di regolarizzare la situazione. A parte la citta' dov'e' andato, non so dove esattamente viva, poichè non mi ha lasciato indirizzi. Al cellulare non riesco a parlargli. Che cosa posso fare?
Partiamo dal fatto che, in effetti, sarebbe meglio cercare di sollecitare bonariamente questa persona che, magari presa da altro, ha tralasciato questo non secondario aspetto delle dichiarazioni da rendersi alle pubbliche autorita' .
Entriamo nel dettaglio esaminando le norme che regolano la fissazione della residenza e di conseguenza gli obblighi nel caso di questa variazione anagrafica.
L'art. 2, primo comma, legge n. 1228/1954 recita:
E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la patria potesta' o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
La norma e' chiarissima: ognuno di noi e' tenuto a dichiarare all'anagrafe (all'ufficio di anagrafe) del comune di dimora abituale la propria residenza, nonchè le variazioni ad essa relative.
La legge specifica altresa'¬ che il Sindaco e' l'ufficiale d'anagrafe del comune che rappresenta e che le funzioni riguardanti tali qualifica possono essere delegate a personale idoneo dell'ente.
Le funzioni connesse alla carica non sono quelle di mero tenutario e conservatore dei registri, ma hanno anche relazione con il suo aggiornamento.
Tanto si desume dalla lettura del primo comma dell'art. 5 l. n. 1228/54 che recita: “l'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle”.
Quanto alla dizione “che sia venuto a conoscenza di fatti…” deve ritenersi che cio' possa avvenire:
a) in ragione di adempimenti del proprio ufficio che abbiano portato a tale scoperta;
b) in ragione di segnalazioni giuntegli.
In queste ipotesi l'ufficiale di anagrafe e' tenuto ad aprire un procedimento che abbia come risultato la cancellazione o conferma della residenza dal luogo in cui era fissata.
Come recita il secondo comma dell'art. 5 succitato: “in caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio e' ammesso ricorso al prefetto”.
Al nostro lettore possiamo quindi suggerire, se non riesce a risolvere la questione bonariamente, di rivolgersi all'ufficio anagrafe del comune per segnalare il fatto.