Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 3 maggio 2017, non accoglie la richiesta – presentata dalla ricorrente– di condannare i condomini del pian terreno all'immediato ripristino del quadro elettrico a servizio degli impianti comuni sito nell'appartamento dei resistenti in giudizio e colpito da malfunzionamento.
Il Tribunale ritiene di non poter addebitare ai resistenti il guasto, essendo lo stesso imputabile ad un corto circuito sulle linee elettriche condominiali.
=> L'obbligatorieta' delle verifiche periodiche di messa a terra nel condominio.
=> Proprietario responsabile per i danni arrecati a causa dell'impianto elettrico non a norma.
La normativa: Al singolo condomino e' consentito utilizzare la cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. E' quanto disposto dall'art. 1102 del codice civile in tema di uso del bene comune.
=> Messa a norma dell'impianto elettrico condominiale
Il diritto di condominio sulla cosa comune: Il legislatore non fornisce una definizione di “cosa comune”, ma si limita a fare una elencazione non tassativa delle parti di edificio, opere ed impianti considerati comuni , e' utile percio' far riferimento a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita' la quale ha pia'¹ volte stabilito che: “Affinchè possa operare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, e' necessario che sussista una relazione di accessorieta' fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonchè un collegamento funzionale fra i primi e le unita' immobiliari di proprieta' esclusiva.