Nel caso in cui un condominio ottenga un decreto ingiuntivo contro un condomino per il pagamento di oneri condominiali, chi paga le spese legali?
La risposta, nel caso di adempimento del condomino, e' scontata: il compenso dell'avvocato e' recuperato dalla controparte morosa.
La questione merita comunque alcune specificazioni sia in relazione a questa ipotesi apparentemente pacifica, sia con riferimento a quelle pia'¹ particolari, rispetto alle quali v'e' il rischio di errori che, nell'ipotesi di inserimento della voce di costo nel rendiconto, possono portare ad ulteriori contestazioni giudiziali.
Premessa: le prime due ipotesi fanno riferimento a decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi o comunque non opposti.
Noi tutti abbiamo in mente il concetto che quando si ottiene un decreto ingiuntivo, l'avvocato del creditore sia pagato dalla controparte. Primo errore: l'avvocato del creditore – salvo il caso in cui si dichiari antistatario – e' pagato direttamente del proprio cliente che percepisce le somme indicate nel decreto ingiuntivo per il compenso del legale, alla stregua di un rimborso.
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Se l'avvocato del creditore chiede € 500,00 per un decreto ingiuntivo e il giudice con il decreto ne liquida € 400,00, la differenza dev'essere corrisposta dal cliente.
Nel caso di condominio, quindi, l'ipotetica differenza tra compenso e rimborso posto a carico del debitore, resta in capo alla compagine. In relazione al rendiconto, si dara' conto di questo fatto, o comunque del fatto che il compenso per il decreto ingiuntivo e' stato corrisposto dal condomino moroso.
La parte di compenso maggiore dev'essere ripartita tra tutti i condo'mini – eccezion fatta per il moroso – in ragione dei millesimi di proprieta' , salvo differente convenzione.
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Passiamo ad un caso pia'¹ particolare: che cosa succede se l'avvocato del condominio, ottenuto il decreto chieda il pagamento del compenso prima dell'adempimento del condomino? In tal caso la spesa dev'essere anticipata da tutti i condo'mini e di cio' nel rendiconto bisognera' dar conto, salvo rimborso al momento del pagamento da parte del condomino moroso.
Ove anticipazione del compenso e adempimento del condomino avvengano nel medesimo periodo di gestione, l'amministratore dovra' dar conto di entrambe le operazioni nel medesimo rendiconto. Anche in questo caso la spesa dev'essere ripartita tra tutti i condo'mini – eccezion fatta per il moroso – in ragione dei millesimi di proprieta' , salvo differente convenzione.
Che cosa accade se il decreto ingiuntivo viene opposto dal condomino moroso?
In costanza di provvisoria esecuzione, nulla di diverso da quanto detto fin'ora: la spesa del compenso liquidata in decreto e' addebitabile al moroso medesimo, salvo anticipazioni e/o integrazioni dei condo'mini.
E nel caso di decreto opposto cui sia stata revocata la provvisoria esecutivita' ?
In tal caso e fino alla sua eventuale conferma, nessuna voce di costo inerente costi e compensi liquidati in decreto potra' essere imputata al condomino moroso. Si trattera' , in termini contabili, di gestire la controversia come se fosse una causa ordinaria, con i costi a carico del condominio fin tanto che non arrivi l'eventuale provvedimento di condanna.
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