E' da ritenersi inammissibile la richiesta istruttoria di prova testimoniale formulata nell'ambito di un giudizio afferente la contestazione di una deliberazione condominiale tesa a dimostrare la erroneita' di quanto riportato a verbale.
Questa, in conformita' all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, la conclusione cui e' giunto il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 449 resa mediante deposito in cancelleria il 7 ottobre 2016.
Il caso e' di quelli di cui si sente parlare sovente: alcuni condo'mini impugnano una deliberazione assembleare che ritengono si stata assunta illegittimamente.
Nel corso del giudizio veniva evidenziato – questo elemento fondava la decisione poi assunta dal giudicante – che gli impugnanti, a mezzo di loro delegato, avevano votato favorevolmente, come si poteva desumere dal verbale.
Come dire: nessun diritto ad impugnare.
Questi, per sottrarsi a questa eccezione, contestavano l'erroneita' di quanto riportato a verbale e domandavano al giudice adito di prova, a mezzo di testimoni, che v'era stato un errore nella trascrizione della loro intenzione di voto.
Niente da fare.
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Il magistrato giudicante – riprendendo e facendo proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione – ha ricordato che “poichè la delibera condominiale deve risultare in forma documentale (art. 1136 ultimo comma c.c.), e' inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volonta' assembleare difforme da quella che risulta dal verbale...' (ex multis: Cass. Civile, sez.
II, 8 marzo 1997, n° 2101; la Suprema Corte e' pervenuta a tale decisione, argomentando sulla base della tesi che attribuisce alla verbalizzazione la natura di forma ad substantiam o ad probationem, a seconda del contenuto della deliberazione)” (Trib. Salerno 7 ottobre 2016 n. 4499).
Tale presa di posizione, prosegue il giudice campano nel motivare la propria decisione, discende da quanto disposto dall'art. 2725 del codice civile, rubricato Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta, a mente del quale:
Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita' .
Il testè menzionato n. 3 dell'articolo precedente riguarda quei casi in cui il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Certo e' che, qualcuno potrebbe domandarsi: “se io ho votato in un modo e viene verbalizzato in maniera differente, che cosa posso fare?”.
A parte il fatto che le limitazioni in ambito civile non sono tali a livello penale, e' fondamentale essere attenti al momento della verbalizzazione delle operazioni di voto e soprattutto pretendere con forza ed insistenza che il verbale venga redatto al momento dello svolgimento dell'assemblea e non – come alcune volte avviene – successivamente.
Resta, poi, per i deleganti (come nel caso di specie), la possibilita' di rilasciare una delega con specifica indicazione delle intenzioni di voto, anche se cio' non garantisce la possibilita' di impugnare con successo il verbale, quanto piuttosto di contestare al delegato l'azione contraria al mandato ricevuto.
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