Il caso Nella controversia sottoposta all'esame della Commissione tributaria provinciale i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimita' di un avviso di liquidazione loro notificato dall'Agenzia delle entrate, che aveva negato al trasferimento di proprieta' di un immobile a favore di terzo l'applicabilita' del trattamento fiscale agevolato previsto per gli acquisiti delle prime case di abitazione: specificamente, il trasferimento della proprieta' era avvenuto, per effetto di permuta, a favore del figlio di uno dei permutanti, il quale aveva dichiarato di voler profittare degli effetti del contratto medesimo e aveva chiesto di essere ammesso ai benefici di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986.
L'Agenzia delle entrate aveva tuttavia escluso che al beneficiario potesse riconoscersi la qualifica di parte contrattuale, dal momento che questi- rilevava l'Amministrazione - «non assumeva alcuna obbligazione nel rapporto principale,rapporto che non veniva modificato in alcun modo dalla 'deviazione degli effetti dell'atto'»; e aveva espressamente posto a fondamento del proprio atto la Risoluzione 373/E/2007 del 14 dicembre 2007, nella quale, in riferimento ad una permuta immobiliare, aveva affermato che «nel contratto a favore di terzo, parte contrattuale e' lo stipulante, mentre il terzo beneficiario non e' parte nè in senso sostanziale nè in senso formale (sent. Cass., sez.
II, del 17/3/1995 n. 3115). ['¦] Nella fattispecie in esame, pertanto, anche ai fini fiscali, cio' che rileva e' il rapporto sinallagmatico esistente tra il promittente e lo stipulante ['¦], a prescindere dalla circostanza che dalla predetta cessione nessun arricchimento patrimoniale e' espressamente ravvisabile in capo allo stipulante medesimo. ['¦] Infatti, per effetto della stipulazione, il terzo acquista i diritti che a lui si riferiscono nel contratto concluso tra il promittente e lo stipulante (art. 1411 c.c.), ma non diventa parte del contratto e, quindi, non assume obbligazioni. ['¦]nessuna conseguenza fiscalmente rilevante assume la posizione del ['¦] terzo beneficiario».
In definitiva, secondo tale impostazione, 'parte fiscale' deve essere considerata solo il 'contraente', non gia' il 'beneficiario' di un rapporto giuridico. Peraltro, in sede di giudizio, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'accoglimento della pretesa dei ricorrenti rappresenterebbe«un'illegittima applicazione analogica di norme agevolative fiscali a fattispecie giuridiche e contrattuali completamente diverse da quelle tipiche disciplinate dal legislatore».
Presupposto dell'agevolazione e deviazione degli effetti contrattuali La Commissione, confermando chel'estensione, per via di analogia, di un trattamento fiscale e tributario agevolato e' preclusa dalla legge medesima, chiarisce tuttavia che, nel caso di specie, l'operativita' delle agevolazioni erariali non e' il risultato di un'applicazione analogica, ma di un corretto procedimento interpretativo delle norme, che tiene conto anche delle intenzioni del legislatore.
Presupposto costitutivo del diritto ad essere ammessi al regime fiscale agevolativo e' l'acquisto, per la prima volta,della proprieta' di un'unita' immobiliare non di lusso da adibire ad abitazione principale: piu' precisamente, la legge indica quale presupposto dell'ottenimento dell'agevolazione in questione la non titolarita' (ossia la cd. impossidenza), da parte dell'acquirente,« dei diritti di proprieta' , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare».
Cosa accade nel contratto a favore di terzo? La disciplina di cui agli artt. 1411 ss. c.c. consente alle parti contraenti (promittente e stipulante) di stipulare a favore di un terzo: questi non partecipa alla formazione del contratto, non ne diventa parte, ma consegue il diritto oggetto del rapporto, per effetto della stipulazione medesima; l'acquisto diviene 'stabile' a seguito della dichiarazione del terzo di volersene avvalere.