In tema di locazione di immobili urbani, l'obbligo di manutenzione ordinaria o straordinaria, quando non si tratta di opere di piccola manutenzione, grava sul locatore. Pertanto, questi non puo' pretendere, nel corso della locazione, il rimborso delle spese per la manutenzione delle parti dell'immobile logorate dal normale uso, nè tantomeno, al termine della locazione, il risarcimento dei danni per le spese di riparazione, se non offre la prova, almeno indiziaria, dello scorretto uso della cosa da parte del conduttore.
Questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 396 del 14 marzo 2017.
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Il giudice emiliano si e' pronunciato anche in tema di rivalutazione dei canoni agli indici ISTAT, confermando che e' contraria all'art. 32 della legge sull'equo canone la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che interverranno nel corso del rapporto, ovvero una richiesta successivo riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente.
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I fatti. Le comproprietarie di un appartamento notificavano all'inquilina atto di intimazione di sfratto per morosita' e contestuale citazione per la convalida. Una volta rientrate in possesso dell'immobile,constatavano la presenza di danni derivanti sia dall'utilizzo del bene senza la diligenza del caso, sia dal mancato adempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione spettanti al conduttore.