La Commissione Tributaria Regionale Lazio, con la recente sentenza n. 262 del 2018, contribuisce ad alimentare i dubbi che negli ultimi anni ha destato lo strumento del redditometro, sempre piu' corredato da 'ombre' che da 'luci'.
Esso, infatti, voleva essere una sorta di arma definitiva per stanare chi nasconde all'Erario molti piu' redditi di quanti non disponga, finendo, invece, per assumere un carattere sempre piu' marginale.
Si ricorda che il redditometro e' un accertamento sintetico che risale al reddito analizzando le manifestazioni di capacita' contributiva; mediante tale strumento l'amministrazione finanziaria ha la possibilita' di ricostruire il reddito della persona fisica, partendo dalle spese effettivamente sostenute, o da elementi certi, indicativi di una determinata capacita' di reddito.
=> La nuda proprieta' 'blocca' il redditometro
Sulla scorta di tale premessa e' possibile analizzare la particolare, ma non rara, vicenda sottoposta all'attenzione della CTR del Lazio, che, con la menzionata sentenza, ha stabilito che non si puo' attribuire alcun indice di disponibilita' reddituale al contratto di locazione se una clausola specifica prevede espressamente che le spese di straordinaria e ordinaria manutenzione siano a carico del conduttore.
=> Ricostruzione dei redditi 'da redditometro' e simulazione del prezzo pattuito in una compravendita immobiliare
La vicenda trae origine da una indagine effettuata dalla Autorita' Finanziaria, proprio grazie allo strumento del redditometro, a seguito della quale era stato notificato a MF un avviso di accertamento. Avverso tale provvedimento lo stesso aveva proposto ricorso, respinto, pero', dalla Commissione Provinciale di Roma.MF decide quindi di impugnare la sentenza della CTP.