L'utilizzatore di un bene, nel contratto di leasing finanziario, puo' considerarsi legittimato a promuovere l'azione di annullamento e di nullita' di una delibera condominiale?
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Il contratto di leasing finanziario. Il leasing finanziario e' un contratto con il quale il concedente finanziatore acquista da un terzo un bene, normalmente identificato dallo stesso utilizzatore, attribuendone a quest'ultimo l'uso dietro pagamento di un canone periodico.
La causa di tale particolare fattispecie contrattuale coincide con la necessita' di ottenere un finanziamento.
Nel leasing finanziario, inoltre, la proprieta' resta in capo al concedente mentre all'utilizzatore viene attribuito un semplice diritto personale di godimento.
La giurisprudenza ha puntualizzato che in virta'¹ del particolare collegamento funzionale esistente nel contratto di finanziamento fra concedente, che acquista l'immobile da un terzo, ed utilizzatore lo stesso lascia intuire che tale operazione possa equiparata ad un mandato senza rappresentanza ove il mandatario (concedente) finanziatore agisce in nome proprio ma nell'interesse dell'utilizzatore, ricavandone da cio' la conseguenza di riconoscere in capo a quest'ultimo il potere di esercitare, sostituendosi al mandatario, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, c.c., i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ad acquistare e, quindi, di promuovere le azioni tese all'adempimento del contratto con cui il finanziatore ha acquistato il bene.
In base a tale ricostruzione, quindi, l'utilizzatore dell'immobile non puo' esercitare le facolta' che siano connesse al diritto di proprieta' che restano in capo al concedente e fra tali facolta' , rientra, nell'ipotesi in cui l'immobile faccia parte di un condominio, anche la partecipazione alla gestione delle cose comuni.