Il contratto di assicurazione deve considerarsi risolto di diritto se l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza del premio non agisce per la riscossione. Una volta decorso tale termine, non esiste pia'¹ alcun vincolo contrattuale fra assicuratore ed assicurato.
Il condominio impugna in appello la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato al pagamento del premio assicurativo in favore della compagnia di assicurazioni avente scadenza in data 31.12.2010.
Nell'unico motivo di appello, instaurato dinanzi al Tribunale di Verona, il Condominio ha lamentato che la pronuncia di primo grado ha omesso di esaminare l'eccepita intervenuta risoluzione del contratto di assicurazione. In pratica d'altra parte l'Assicurazione continuava ancora a considerare in vita l'originario contratto di assicurazione, malgrado quest'ultima entro sei mesi dalla scadenza contrattuale non aveva agito per la riscossione del premio, e pertanto continuava a considerare valido l'originario contratto in virta'¹ del quale chiedeva al Condominio il pagamento del relativo premio.
D'altra parte, invece, il Condominio ha eccepito fermamente la risoluzione del contratto di diritto in virta'¹ del principio sancito dal terzo comma dell'art. 1901 del codice civile e quindi l'assenza di ogni obbligo in merito al pagamento del premio assicurativo.
Il Tribunale di Verona accoglie l'appello del Condominio il quale gia' durante lo svolgimento del giudizio di primo grado aveva negato l'esistenza di un contratto assicurativo che legittimasse l'assicurazione alla pretesa di pagamento del relativo premio.
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A tal fine il condominio ribadisce che nel giudizio di primo grado aveva eccepito il pagamento del premio assicurativo dovuto per l'anno 2007 era avvenuto ben oltre il termine di sei mesi previsti dal terzo comma dell'art. 1901 del codice civile e cioe' in data 4.2.2009, e che pertanto il contratto di assicurazione doveva considerarsi risolto di diritto.
Riguardo al termine entro il quale provvedere al pagamento dei premi di assicurazione, nel rispetto dei quanto dispone il terzo comma dell'art. 1901 del codice civile il Tribunale di Verona si riporta al principio sancito dalla Cassazione secondo cui ' qualora l'assicuratore lasci trascorrere il termine di sei mesi dalla scadenza del premio ed agisca poi per il pagamento, non solo del premio relativo al periodo assicurativo in corso al momento del decorso di quel termine,e, quindi, della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, c.c., ma anche di premi dovuti per periodi successivi, l'avvenuta verificazione di detta risoluzione, quale fatto impeditivo del diritto dell'assicuratore alla corresponsione dei premi per i periodi successivi, costituisce fatto integratore di un'eccezione in senso lato e, conseguentemente puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice' (Cass.civ., sez. III, 12.1.2007 n. 494).
In base a tale principio, osserva il Tribunale di Verona, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto rilevare che la pretesa avanzata dall'assicurazione si fondava su un contratto ormai risolto a fronte del decorso del termine semestrale previsto dal terzo comma dell'art. 1901 del codice civile dato che il premio avente scadenza 31.12.2007 era stato pagato in data 4.2.2009, e quindi ben oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del premio pertanto, a fronte di tale situazione, non esisteva alcun contratto in vita che legittimasse l'assicuratore a prendere i premi successivi.
Riguardo alla scadenza del termine in questione, ed alla risoluzione di diritto del contratto che dallo stesso scaturisce il Tribunale di Verona puntualizza che l'effetto risolutivo si ' determina in modo immediato ed automatico a fronte del decorso del termine semestrale '¦ intervenuto il quale la riattivazione del rapporto non e' pia'¹ consentita giacchè i comportamenti dei contraenti successivi alla scadenza di detto termine non possono far rivivere un rapporto ormai estinto, ma sono valutabili solo al diverso fino dell'eventuale stipulazione di un nuovo contratto' (Cass. civ., sez. I, 29.1.1980 n. 685).
In pratica, nel contratto di assicurazione una volta decorso il termine semestrale entro il quale l'assicuratore deve agire per la riscossione del premio assicurativo, il contratto deve considerarsi risolto non potendo i contraenti ritenere ancora in vita il vincolo contrattuale oltre tale termine. In tale ipotesi si e' al cospetto del 'principio di indisponibilita' dell'effetto risolutivo, che garantisce che l'assicurato sia tutelato nei confronti dell'assicuratore che non curandosi della riscossione del premio possa mantenere in vita un rapporto contrattuale a suo esclusivo vantaggio a seguito del persistere dell'inadempimento dell'assicurato, nonostante la cessazione della copertura del rischio' (Cass. civ. sez. I, 14.11.1989 n. 4849).
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