Con la sentenza n. 1109 del 25 ottobre 2016 il Tribunale di Ascoli Piceno ha statuito che nell'ambito del contratto di appalto non deve essere ravvisata la responsabilita' per danni derivati a terzi nell'esecuzione dell'opera solamente in capo all'appaltatore, ma anche in capo al committente, qualora a carico di quest'ultimo si possano ravvisare specifiche violazioni del principio del neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c..
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I fatti. Il condominio veniva citato innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno affinche' venisse accertata e dichiarata ex art. 2043 c.c. la responsabilita' esclusiva ed integrale dello stesso nella causazione del danno economico lamentato dalla societa' attrice, consistente nel mancato incasso di somme di denaro conseguente a sviamento di clientela, perdita di chance ed avviamento commerciale.
Nello specifico, la societa' attrice lamentava il fatto che il condominio avesse commissionato ad una ditta appaltatrice l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nel periodo pre-natalizio senza approvazione di un crono–programma.
Inoltre, i lavori erano stati sospesi dal 07.12 al 27.12 e in tale periodo natalizio non erano state rimosse le impalcature.
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Parte attrice, proprietaria di alcuni locali ad uso negozio siti all'interno del condominio, rappresentava che fosse stato programmato meglio l'avvio dei lavori al fine di evitare un'inopportuna esecuzione dell'attivita' manutentiva nel periodo natalizio, scongiurando quindi ovvi disservizi e soprattutto intuibili pregiudizi di natura economica.