Il giudice campano ricorda che l'art. 66 quinquies del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) dispone che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
=> Attenzione a questa voce in bolletta: «partite pregresse». E' illegittima.
In tema di falsi contratti per l'attivazione di utenze di energia elettrica e gas, il Tribunale di Benevento (sentenza n. 498 del 17 marzo 2017) fa giurisprudenza e, non solo dispone che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura attivata a sua insaputa, ma condanna la societa' fornitrice alle spese di lite.
L'utente, infatti, deve essere tutelato da possibili abusi delle aziende fornitrici di servizi essenziali.
=> Erogazione servizi luce e gas mai richiesti. Il consumatore va rimborsato.
La vicenda. Un consumatore – assistito dall' Avv. Francesco Luongo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) – agiva in giudizio contro Enel Energia s.p.a.,rea di aver attivato,a nome dell'attore, un contratto di fornitura di gas mai richiesto, anzi tempestivamente contestato.
L'utente, vittima della condotta scorretta,disconosceva il contratto in oggetto e chiedeva che la fattura emessa dalla societa' venisse dichiarata illegittima.