Rispondiamo alle domande di un nostro lettore in materia di mediazione e condominio.
Questi i quesiti:
'Qualora durante l'assemblea condominiale - utile a dettare le linee guida all'avvocato nominato per la mediazione - un condomino non e' favorevole alla proposta di mediazione della maggioranza e che l'avvocato portera' avanti, questo condomino puo' rifiutarsi di partecipare alle spese (onorario avvocato oltre bolli e diritti)? Inoltre nell'ipotesi in cui il condomino fosse obbligato a partecipare alla mediazione/alle mediazioni - se si dovesse poi andare in causa potrebbe rifiutarsi di partecipare?'
Prima di entrare nel merito della questione e' utile ricordare che dal settembre 2013 (dopo una dichiarazione d'incostituzionalita' delle mediazione obbligatoria intervenuta sul finire del 2012) la mediazione e' obbligatoria per tutte quelle liti aventi ad oggetto la violazione o l'errata applicazione degli articoli da 1117 a 1139 del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. Tanto si desume dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010 e 71-quater disp. att. c.c.
Fanno eccezione al preventivo espletamento della procedura:
a)
Fanno eccezione al preventivo espletamento della procedura:
a) i procedimenti monitori (leggasi ricorso per decreto ingiuntivo);
b) i procedimenti cautelari (id est denuncia, di nuova opera e danno temuto, ricorsi ex art. 700 c.p.c.);
c) i procedimenti in camera di consiglio (quali ricorso per nomina e revoca dell'amministratore, su quest'ultimo in senso opposto si veda Trib. Padova 28 febbraio 2015).
Revoca dell'amministratore, perche' e' necessario ricorrere alla mediazione
Nelle altre ipotesi, si pensi ad esempio alla cause per le spese urgenti sostenute da un condomino (art. 1134 c.c.) prima di andare in causa e' sempre necessario attivare un procedimento di mediazione.
Spese urgenti sostenute dal condomino: quando sono rimborsabili?
Che cos'e' esattamente la procedura di mediazione?
Una sua chiara definizione non puo' che essere d'aiuto al proposito che ci siamo posti, ossia la risposta ai quesiti del nostro lettore.
Ai sensi dell'art. 1 lett. a) del d.lgs n. 28 del 2010, la mediazione e' definita come 'l'attivita' , comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o pia'¹ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa'.
La mediazione serve a comporre amichevolmente una controversia, evitando cosa'¬ il ricorso alla causa. Siamo ancora, ad avviso di chi scrive, in un fase pre-contenziosa. Da cio' non puo' che discenderne una conseguenza: la deliberazione avente ad oggetto la procedura di mediazione non puo' essere considerata alla stregua di una delibera relativa ad una lite. In conseguenza di cio', pertanto, i condo'mini dissenzienti non possono far altro che rispettare la decisione assembleare, in virta'¹ di quanto disposto dall'art. 1137, primo comma, c.c. con l'ovvia conseguenza di essere tenuti a partecipare a tutte le spese conseguenti a quella decisione.
Differente, invece, il caso in cui l'assemblea, per mancato successo della procedura di mediazione, fosse chiamata a decidere se promuovere una lite o resistere ad una domanda. In tal caso, ai sensi dell'art. 1132 c.c., il condomino dissenziente verso la lite avrebbe il diritto di notificare all'amministratore il proprio dissenso entro trenta giorni decorrenti da quello in cui ha notizia della decisione. Cio' avrebbe le note conseguenze in materia di partecipazione alle spese nel caso di vittoria o soccombenza.
=> Possibile il dissenso dalle liti interne al condominio?