Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 37: un conto corrente senza costi'¦ o quasi Con il d.lgs. n. 37/2017, entrato in vigore lo scorso aprile, il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Obiettivo della normativa e' garantire ai consumatori che utilizzino conti di pagamento maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
Si rammenta che il conto di pagamento e', secondo la definizione della Direttiva europea, un conto detenuto in nome di uno o piu' consumatori, usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento, ossia per depositare, trasferire o ritirare fondi.
In sostanza, il conto di pagamento consente di ricevere accrediti (per esempio, stipendi e pensioni) e di effettuare pagamenti (utenze, bonifici, ecc.), ma, a differenza del conto corrente, non permette che le somme sul medesimo presenti siano impiegate per la gestione del risparmio.
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Il conto di pagamento con caratteristiche di base e' uno strumento ulteriore, immaginato per utenti con limitate esigenze di operativita' e come veicolo per favorire l'inclusione finanziaria.
Va peraltro rimarcato che, prima ancora che per effetto delle disposizioni comunitarie, il 'conto di base'viene introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 12, comma 3 ss.,d.l.6 dicembre 2011, n. 201: la norma ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze-MEF, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana-ABI, Poste Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica-AIIP, definissero con apposita convenzione le caratteristiche di un conto di base.
La Convenzione , firmata il 28 marzo 2012,ha riconosciuto, da un lato, come il conto di base possa porsi quale «efficace strumento per una piena ed effettiva partecipazione al mercato unico di tutti i consumatori, costituendo una leva per una piu' ampia inclusione sociale»;dall'altro, che si tratti di un strumento ad operativita' limitata, essendo in particolare esclusi la convenzione d'assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento ed deposito titoli per gli investimenti.
E ha sancito la gratuita' del rapporto di conto sia per le fasce socialmente svantaggiate di clientela(ISEE fino a 8000 euro)sia per i pensionati, titolari di trattamenti pensionistici fino ad un importo annuo lordo di 18000 euro, nell'ipotesi di conti di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione.
Lo strumento e' stato offerto a partire dal 1° giugno 2012; tuttavia l'assenza di sanzioni per la mancata ottemperanza a quanto cosa'¬ stabilito puo' non averne particolarmente favorito la diffusione.
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Il d.lgs. n. 37/2017 rafforza i profili di garanzia:
Le operazioni e i servizi che dovranno essere necessariamente offerti sono:
- apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
- accreditamento di fondi sui conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
- prelievo di contante nei confini dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
- alcune operazioni di pagamento nel territorio dell'Unione, ovvero gli addebiti diretti, le operazioni di pagamento con carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online;
- prevede che, per il numero annuo di operazioni cosa'¬ individuato, non possa essere addebitata al titolare del conto nessuna spesa,salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge;
- dispone
Superando un divieto presente nella vigente Convenzione, il d.lgs. n. 37/2017 consente infatti che il titolare del conto di base possa richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non potra' imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato con decreto ministeriale.
=> Conto corrente condominiale privo di fondi: le possibili conseguenze.
Il provvedimento dispone altresa'¬ che, con successivo decreto ministeriale, vengano individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto dovra' inoltre definire le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.
E il conto corrente del condominio? La normativa di cui si e' appena dato conto costituisce una novita' incoraggiante, ove si consideri che lo scorso anno molte banche hanno rincarato i costi, determinando un aumento del prezzo dei conti correnti per famiglie con operativita' media.
Sul fronte invece del conto corrente condominiale deve invece segnalarsi il permanere di un aggravio dei costi fissi: alcuni istituti bancari assimilano il conto corrente condominiale ad un rapporto di conto corrente aziendale, con conseguenze care in termini di commissioni sullo scoperto e imposte di bollo. (Su un deposito intestato a una persona fisica l'imposta annuale e' pari a 34,20 euro, mentre per un conto corrente che ha qua
=> Conto corrente condominiale privo di fondi: le possibili conseguenze.
Il provvedimento dispone altresa'¬ che, con successivo decreto ministeriale, vengano individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto dovra' inoltre definire le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.
E il conto corrente del condominio? La normativa di cui si e' appena dato conto costituisce una novita' incoraggiante, ove si consideri che lo scorso anno molte banche hanno rincarato i costi, determinando un aumento del prezzo dei conti correnti per famiglie con operativita' media.
Sul fronte invece del conto corrente condominiale deve invece segnalarsi il permanere di un aggravio dei costi fissi: alcuni istituti bancari assimilano il conto corrente condominiale ad un rapporto di conto corrente aziendale, con conseguenze care in termini di commissioni sullo scoperto e imposte di bollo. (Su un deposito intestato a una persona fisica l'imposta annuale e' pari a 34,20 euro, mentre per un conto corrente che ha quale intestatario una societa' l'importo e' di 100 euro).
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Al riguardo, si rammenta che detta assimilazione non puo' qualificarsi come una pratica del tutto arbitraria, poichè e' il risultato di un'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria: avallando un indirizzo esattamente contrario a quello espresso da una giurisprudenza quasi unanime,la quale qualifica i condoma'¬ni come 'consumatori' e li equipara alle persone fisiche, l'Agenzia delle entrate, a seguito di un'interrogazione parlamentare, in data 16 ottobre 2013, aveva affermato che i condoma'¬ni possono invece essere equiparati alle persone giuridiche; qualificando il condominio titolare del rapporto di conto corrente come 'soggetto diverso da persona fisica', l'imposta di bollo da applicare agli estratti conto e ad altri documenti inviati dalle banche e i relativi conti correnti intestati ai condomini ammontera' dunque ad un importo annuo di 100 euro.
Ripetutamente le Associazioni di categoria hanno rilevato come il disconoscimento della qualifica di persona fisica al condominio nel sistema bancario integri una condotta fortemente lesiva dei diritti dei condomini e finisca, del resto, con il tradursi in conseguenze negative economiche per l'intera collettivita' .
E' dunque auspicabile che gli approfondimenti che la questione merita e che lo stesso Ministero dell'economia aveva in quella circostanza ritenuto doverosi non si facciano attendere ulteriormente.
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