L'uso del conto corrente condominiale, la cui obbligatorietà è stata sancita dalla riforma del condominio, continua a far discutere e genera situazione spesso paradossali.
Il tutto ruota attorno al contenuto dell'art. 1129, settimo comma, c.c. a mente del quale si impone all'amministratore di far transitare dal conto corrente condominiale ogni somma in entrata ed in uscita afferente la gestione della compagine cui esso è intestato. Ogni somma: nessuna eccezione. Tutto ciò che l'amministratore incassa deve finire sul conto corrente e di conseguenza ogni spesa deve partire da lì.
Si badi: utilizzo in uscita non vuol dire obbligo di pagare con moneta elettronica o assegni. Per rispettare il dettato normativo è sufficiente lasciar traccia che una determinata quantità di denaro sia stata prelevata (chiaramente per essere utilizzata a fini condominiali). Resta fermo il divieto di utilizzazione del denaro contante per le transazioni di somme denaro superiori al limite di utilizzo delle banconote previsto dalla legge.
Conto corrente, quali sono i diritti dei condomini
Fin qui, a parte alcune problematiche (se tutto il denaro deve passare dal conto l'amministratore non deve pagare nessuno con la cassa contante presente nel suo studio) la situazione è abbastanza agevole. Arriviamo al paradosso il cui spunto ci è stato indicato da un utente del nostro forum.
Domanda il nostro lettore: “Tutte le entrate e le uscite devono passare dal registro di contabilità e dal conto corrente condominiale. Devo spedire una lettera e devo comprare il francobollo di 0,80, come faccio a prelevare tale somma se non mi reco in banca e allo sportello visto che al Bancomat non è prevista tale somma? Il prelievo allo sportello ha un costo che supera di gran lungo il costo del francobollo. E allora come ci si comporta in questi casi? E' possibile avere una scorta, anche minima, di soldi liquidi per far fronte a queste piccole spese?”.
Prima ci siamo soffermati sul conto corrente condominiale; esiste anche il registro di contabilità, ossia quel documento nel quale vanno annotate tutte le entrate e le uscite entro trenta giorni dalla loro effettuazione. Il registro di contabilità dev'essere disponibile per la consultazione da parte dei condòmini nei giorni ed alle ore indicate dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico e del suo rinnovo (art. 1129, secondo comma, c.c.).
I diversi registri introdotti dalla riforma del condominio.
Il paradosso, in questo caso, sta nel fatto che per le piccole spese corrente, in effetti, il passaggio obbligato dal conto corrente condominiale stride con quella che è l'esigenza di celerità e praticità nella gestione. La necessità di trasparenza nella tenuta della contabilità condominiale, che si evince dalle disposizioni normative vigenti sacrifica fino a fare scomparire ogni esigenza pratica?
Ad avviso di chi scrive, no, sebbene i paradossi come quello portato ad esempio dal nostro lettore servono per far capire come molta rigidità rischi di essere fine a se stessa.
Chiaramente un prelievo di 0,80 €/cent. non ha senso, il modo migliore (e corretto) di operare in questi casi è quello di prelevare, subito dopo il versamento, una somma necessaria per i piccoli pagamenti connessi alla gestione del condominio.
Quindi, ad esempio, se l'amministratore ha in cassa € 50,00 e deve spedire delle raccomandate per utilizzarli deve recarsi in banca, versarli, prelevarli e poi andare a spedire le lettere?
A leggere l'art. 1129, settimo comma, c.c. non paiono esserci alternative. Ad ognuno le proprie considerazioni.
=> Ecco cosa succede quando l'amministratore nega l'accesso al conto corrente.
=> Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva può pignorare il conto corrente condominiale?