Nel condominio in cui vivo sono stati deliberati lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio.
Nell'ultima assemblea, quella inerente alcuni aspetti pratici della esecuzione delle opere nonchè dei pagamenti, l'assemblea ha altresa'¬ deciso di autorizzare l'amministratore all'apertura di un conto corrente sul quale fare affluire esclusivamente le somme dovute all'impresa appaltatrice, con impegno a chiudere quel conto una volta conclusi i lavori.
Mi domando: esistendo gia' un altro conto – quello ordinario – l'assemblea poteva decidere in questo modo? Oppure si tratta di un eccesso di potere, dato che avremo nuove spese?
Partiamo, brevemente, dagli obblighi inerenti il conto corrente condominiale. L'art. 1129, settimo comma, c.c. recita:
“L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.
La legge impone all'amministratore, ove il conto corrente non sia presente di aprirne uno, nonchè comunque di utilizzarlo.
=> Ma l'apertura del conto corrente condominiale e' sempre obbligatoria?
Nei condomini senza amministratore non v'e' alcun obbligo in tal senso. Nei condomini che hanno scelto di affidare la gestione ad un cosa'¬ detto amministratore interno, l'obbligo di apertura ed utilizzazione e' pienamente valido.
Si badi: l'art. 1129 c.c. impone l'apertura di uno specifico conto, attribuzione ad avviso dello scrivente demandata ex lege all'amministratore, ma non di pia'¹ di un conto.
E' qui che arriviamo alla questione posta dal nostro lettore.
Assemblea e decisione di apertura di un secondo conto corrente condominiale
L'assemblea, ci dicono la dottrina e la giurisprudenza che ne hanno delineato i contorni, e' un organismo collegiale avente competenza generalizzata in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.
L'assemblea decide sulla nomina e la revoca dell'amministratore, sulla esecuzione di opere di manutenzione, nonchè sulle innovazioni.
E' sempre all'assemblea che spetta la competenza a deliberare l'adozione del regolamento di condominio e, secondo i pia'¹, anche delle tabelle millesimali conformi ai canoni legislativi.
Ad ogni buon conto, e' sempre bene tenere a mente che l'assise condominiale non puo' esercitare arbitrariamente le proprie prerogative, ma deve farlo secondo quello che e' la ratio delle disposizioni che gliele riconoscono, ossia la migliore gestione delle cose comuni.
In questo contesto si annidano, non facile da considerare tali, delibere viziate da eccesso di potere, ossia decisioni assembleari assunti fuori dall'ambito di esercizio delle prerogative proprie di quell'organismo.
Proviamo a spiegarla meglio con un esempio. L'assemblea, ai sensi dell'art. 1129, nono comma, c.c. ha il potere di dispensare l'amministratore dall'obbligo di agire contro i condo'mini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso.
L'esercizio di tale potere dispensativo dev'essere valutato alla luce delle circostanze di fatto inerenti il caso concreto: potrebbe essere illegittima, ad esempio, la decisione presa in tal senso dall'assemblea con il voto favorevole di molti condo'mini morosi all'unico scopo di dilazionare il pagamento dei debiti da parte loro.
In questo contesto va valutata la decisione di aprire un secondo conto corrente condominiale: quale eccesso di potere puo' esservi nella decisione di tenere separate, non solamente in termini contabili, le questioni economiche afferenti gestione ordinaria e liquidita' inerente lavori di manutenzione straordinaria? Ad avviso dello scrivente nessuna.
Pia'¹ dubbia l'ipotesi in cui sia stato l'amministratore, d'ufficio, ad aprire un secondo conto corrente, trattandosi di facolta' non espressamente riconosciutagli dalla legge. In tal caso, tuttavia, la ratifica dell'operato da parte dell'assemblea sanerebbe ogni eventuale irregolarita' .