Spetta alla somministrante provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
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“Quando ci si oppone a un decreto ingiuntivo spetta al creditore, in questo caso Eni, l'onere della prova del credito. E la fattura, per quanto “titolo idoneo” per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non e' pero' prova dell'esistenza del credito stesso che dovra' essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto' Questo e' il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Treviso con la sentenza n. 410 del 4 aprile 2017 in merito alla contestazione di bolletta di gas.
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Acqua. Se il depuratore non funziona e' legittimo lo sconto sulla bolletta
I fatti
I fatti di causa. L'Eni S.p.A. otteneva dal Giudice di Pace di Treviso il decreto ingiuntivo con il quale intimava a Tizio il pagamento della somma capitale di euro 4.281,09, oltre interessi di legge e spese del procedimento monitorio, a fronte di avvenute erogazioni di gas e energia elettrica.
Avverso tale decreto, Tizio proponeva opposizione al decreto suddetto, chiedendone la revoca, eccependone la nullita' per mancata specificazione della causa petendi nonchè, nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie per mancanza della prova del credito fatto valere.
Difatti, secondo l'opponente, la societa' opposta non aveva prodotto nè le bollette corrispondenti alle fatture azionate (con il procedimento monitorio), nè i verbali di rilevazione delle letture relative ai contatori e che pertanto non vi era possibile comprendere a che periodo si riferiva l'asserito consumo nè il calibro della rilevazione, nonchè la tipologia della fornitura. Inoltre, secondo l'opponente Tizio, dall'estratto prodotto da Eni risultava che all'esito del rapporto contrattuale sussisteva una differenza per eccesso tra consumi addebitati ed effettivi di 693 metri cubi e per l'energia elettrica la presenza di una nota di credito di euro 475,81 che rappresentava l'annullamento delle due fatture richieste nel decreto ingiuntivo opposto.