Il fatto Una societa' , proprietaria di una unita' immobiliare condominiale, cita in giudizio il Condominio, contestando la validita' di una delibera assembleare relativamente alla contabilizzazione dei propri consumi di acqua potabile, e censurando la legittimita' dell'installazione di un contatore di sottrazione presso il proprio immobile: l'attrice lamenta che in due sole unita' - tra cui appunto la propria - si e' proceduto ad installare i contatori individuali, e che la ripartizione sulla base dei consumi effettivi e misurati possa avvenire soltanto nell'ipotesi in cui tutte le unita' condominiali dispongano di un contatore di sottrazione. Diversamente, il solo riparto possibile e' per millesimi.
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Obbligatoria per legge l'installazione dei contatori differenziati. Il Tribunale di Milano (sentenza del 6 febbraio 2018, n. 1280) ha in primo luogo rammentato come la misurazione dei consumi idrici sia imposta dalla legislazione vigente: alle Regioni e' infatti affidato il compito di adottare «norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi», tra quali, in particolare l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonchè di contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano (art. 146, d.lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006-Testo Unico in materia ambientale.
Al riguardo si segnala invero una certa disomogeneita' nelle legislazioni regionali, nelle quali si passa dal richiamo alla necessita' di installare contatori per singola unita' abitativa - cui solo in alcuni casi fa seguito la previsione di una disciplina specifica -, al mero rinvio a provvedimenti successivi.
Peraltro il legislatore regionale, in alcuni casi, ha optato per l'adozione di un regolamento ad hoc, in altri casi si e' limitato ad integrare la disciplina in articoli di altre disposizioni).
Dalle citate previsioni discende dunque la legittimita' , anzi l'obbligatorieta' dell'installazione del contatore, da chiunque effettuata, con conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi rilevati; non occorre pertanto alcuna delibera assembleare autorizzativa della predetta installazione.