In presenza di consumi maggiori di quelli effettuati, si applicano ancor prima delle norme di natura regolamentare, le regole generali in tema di distribuzione dell'onere della prova in materia di inadempimento.
Si ringrazia l'Avv. Daniele Cutaia per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.
“In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue originarie esigenze, solo una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, e' onere dell'utente provata di aver adottato ogni possibile cautela per evitare il normale funzionamento del contatore.
Ne consegue che in caso di (consumi spropositati in fattura), in mancanza di prova dal somministrante del corretto funzionamento, le rispettive somme addebitate non sono dovute”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Agrigento (in grado di appello) con la sentenza del 18 maggio 2017 n. 845 in merito all'onere della prova della contestazione delle bollette del consumo idrico.
I fatti di causa. Tizio con atto di citazione conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Agrigento, la societa' Beta chiedendo di dichiararsi non dovuta la somma pretesa per i consumi idrici per € 871,91 di cui alla fattura del 15 giugno 2013 esponendo che era subentrato al contratto di somministrazione idrica il 18 aprile 2013 e che, a sua insaputa, il 6 giugno 2013 era stato sostituito il contatore con l'attribuzione di un consumo di 1003 metri cubi nonostante l'ultima lettura riportasse, in data 13 maggio 2013, un consumo di 880 metri cubi.
L'attore, inoltre, rilevava che i consumi abituali erano di 36 metri cubi in 15 giorni e non di 223 metri cubi in 36 giorni.
In primo grado, il giudice adito ha accolto la domanda dell'attore e per l'effetto dichiarava la somma di € 872,51 non dovuta.
Avverso tale pronuncia, la societa' Beta ha proposto appello innanzi al Tribunale di Agrigento evidenziando che il primo giudice non aveva ammesso, in giudizio, la produzione del regolamento di utenza che costituiva norma integrativa del rapporto contrattuale che non prevedeva che la sostituzione del contatore avvenisse in contradditorio tra cliente e somministrante; inoltre, veniva contestato il provvedimento dell'autorita' Garante per l'Energia (delibera 28 dicembre 1999 art. 11) in quanto, a dire della societa' appellante, il provvedimento riguardava soltanto la fornitura di gas e non anche di acqua potabile poichè, in ogni caso, il contraddittorio era previsto nei casi di malfunzionamento del contatore ma non in caso di sostituzione la modernizzazione degli apparecchi.
Il ragionamento del Tribunale di Agrigento. Nel caso di specie, l'utente dopo aver premesso di aver ricevuto richieste di pagamento per consumi ritenuti esorbitanti a fronte di consumi consueti, aveva contestato la bolletta.
A tal proposito, il giudice adito, richiamando quanto evidenziato in giurisprudenza di merito, ha evidenziato “che la bolletta e' idonea a dimostrare l'entita' dei consumi della somministrazione ma cio' solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente.
Nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantita' di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emerge dal contatore” (In tal senso Tribunale di Milano sentenza del 27.11.2015).
Proprio sull'onere della prova, a parere del Tribunale, il contratto di somministrazioni idrica, impone una qualificazione delle pretese delle parti e del relativo regime probatorio secondo i criteri della Cass. Sez. Unite. 13533/2001 secondo cui “il creditore che chiede l'adempimento e' tenuto unicamente a documentare la fonte negoziale del proprio rapporto obbligatorio”. Difatti, In presenza di consumi, registrati in fattura, che sarebbero quasi tripli di quelli effettuati, si applicano ancor prima della normazione secondaria costituita dalle norme di natura regolamentare, le regole generali in tema di distribuzione dell'onere della prova in materia di inadempimento.
Premesso quanto esposto, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che la societa' appellante non provvedeva a verificare il corretto funzionamento degli impianti idrici posti a servizio dell'abitazione nonchè ad accertare l'anomalo quantitativo di acqua fatturato, e dinanzi a tale puntuale e circostanziata contestazione, la societa' idrica si e' solo limitata ad inviare una lettera di messa in mora.
Alla luce di cio', a parte del Tribunale adito, tenuto conto della mancata verifica del buon funzionamento del contatore, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sul somministrante.
Quanto alla contestazione della Societa' idrica, il giudice richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.335/2008 secondo cui “il servizio idrico integrato sia un servizio di natura pubblica, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge e trova origine non in un atto autoritativo direttamente incidente nel suo patrimonio dell'utente, bensa'¬ nel contratto di utenza.
L'inestricabile connessione delle suddetti componenti e' evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione”. Sicchè era del tutto legittima la domanda dell'utente di accertamento negativo del credito reclamato poichè relativo ad una fatturazione di consumi difformi da quelli effettivi a causa di una registrazione/fatturazione avvenuta in maniera non controllata.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Agrigento (in grado di appello) con la pronuncia in commento ha rigettato l'appello della Societa' idrica e per l'effetto ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace sull'accertamento negativo del credito.