Nella prassi comune si e' soliti fare riferimento alla cosa'¬ detta consulenza tecnica preventiva.
In ambito giuridico, pero', e' necessario distinguere tra due ipotesi in una certa misura riconducibili nell'alveo della consulenza tecnica preventiva.
Il riferimento e':
a) all'accertamento tecnico preventivo, regolato dall'art. 696 del codice di procedura civile (c.p.c.);
b) alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall'art. 696-bis c.p.c.
I presupposti per ricorrere ai due istituti sono radicalmente diversi, sicchè e' utile soffermarsi sulle loro caratteristiche, nonchè sui riflessi in ambito processuale e i costi di attivazione delle procedure.
Accertamento tecnico e ispezione giudiziale (ATP)