La pronuncia passa in rassegna alcuni vizi inerenti la redazione del verbale assembleare, dalla mancata indicazione dei condomini assenzienti al conflitto di interessi nella conferma dell'amministratore condominiale sino alle maggioranze per la modifica del regolamento condominiale.
=> Perchè in assemblea di condominio si generano i conflitti?
La vicenda. Il casus belli e' generato da una delibera assembleare impugnata per molteplici profili di illiceita' , sia di carattere formale che sostanziale, etra i piu' interessanti al presente parere la mancata indicazione dei votanti la riconferma dell'amministratore con le relative carature millesimali; il conflitto di interessi nella predetta riconferma in capo all'amministratore medesimo, partecipante al voto sia in proprio che per delega di un altro condomino; le maggioranze necessarie per la decisione di vietare l'accesso delle autovetture al cortile comune.
=> Verbale di assemblea. Ma e' sempre necessario indicare chi ha votato a favore?
La sentenza. Il Tribunale di Bolzano, con un'articolata pronuncia, offre interessanti principi di diritto di matrice giurisprudenziale, ancora oggi valevoli nonostante l'intervenuta riforma del condominio (Trib.Bolzano n. 730/2014). Tra i vari aspetti trattati, meritano sicuramente attenzione le seguenti questioni.
=> Verbale di assemblea e ruolo dell'amministratore di condominio
In primo luogo il Giudice ritiene annullabile la delibera in ragione dell'omessa menzione dei condomini votanti la riconferma dell'amministratore e l'indicazione delle relative carature, facendo proprio quell'orientamento di Cassazione secondo cui 'non e' conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espressa con la locuzione 'l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato''(Cass. Civ. n. 810/1999) e, altresa'¬, 'E' annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote' (Cass. Civ. S.U., n. 4806/2005).