Quella relativa all'accesso alla documentazione di supporto della gestione condominiale risulta una delle questioni pia'¹ complesse del settore immobiliare, poichè, specie in sede giudiziaria, sorgono le pia'¹ improbabili questioni: in che limiti il condomino vi puo' accedere? il moroso vi e' interdetto? l'accesso puo' essere blindato? l'amministratore puo' essere condannato al risarcimento per il ritardo nella consegna? quali sono gli specifici documenti accessibili?
=> Cosa accade se il condomino moroso dispone di un conto corrente cointestato con altri soggetti?
=> Quali sono le conseguenze della morosita' ?
Il principio. Il giudice di merito capitolino (Tribunale di Roma Civile, Sezione V, Sentenza n. 20325 del 02 novembre 2016 ) torna a ribadire il dovere, in capo all'amministratore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1130 bis c.c. e 1713 cc., di acconsentire, al singolo condomino che richieda di prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti la gestione, al contempo ponendo taluni paletti: l'esercizio della facolta' siffatta non risulta di ostacolo all'amministratore, non viola i principi di correttezza, non aggrava economicamente il Condominio.
Quanto al risarcimento del danno, eventualmente richiesto dal singolo condomino, il giudice e' tenuto a negarlo, se non e' stata fornita la puntuale prova delle conseguenze, subite a causa e per l'effetto dell'omesso e intempestivo accesso.
La vicenda. La partecipante ad un ente condominiale richiedeva al gestore la consegna di taluna documentazione afferente l'immobile, al contempo offrendo le relative spese.
Cio' nonostante, l'accesso le veniva negato, sul presupposto che una specifica delibera interdiceva tale facolta' ai condomini morosi.