La questione. La vicenda in esame trae origine dal ricorso presentato dal Condominio per ingiunzione di pagamento inerente spese condominiali approvate dalla assemblea condominiale e non pagate dal condomino Tizio.
Quest'ultimo, difatti, ha proposto opposizione evidenziando che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto dal condominio sulla base della delibera del 29 ottobre 2014 che aveva approvato il rendiconto consuntivo delle spese di gestione 2013/2014 e il preventivo per il 2014/2015, insieme al piano di riparto; nonchè della delibera dell'ottobre 2010 relativa ai lavori straordinari di rifacimento dei balconi.
Per cui in totale il debito per spese ordinarie e straordinarie del condomino ammontava a 24mila euro ed il decreto ingiuntivo era stato emesso esattamente per quella somma.
=> Decreto ingiuntivo condominio
La riscossione degli oneri condominiali. L'art. 1129 comma 9 c.c. prevede che l'amministratore 'salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice'. Rientra, quindi, nelle attribuzioni dell'amministratore la riscossione dei contributi condominiali ed, a tal fine, l'amministratore e' legittimato ad agire ed a resistere in giudizio senza alcuna necessita' di autorizzazione dell'assemblea (Cass. 27292/2005 e 14665/1999).
In base al bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei condo'mini, l'amministratore provvede a riscuotere la quota di spese a carico di ciascuno di essi in base allo stato di ripartizione.
Anche dopo l'anno cui esso si riferisce e fino a quando non e' approvato il bilancio consuntivo (Cass. 24299/2008). La riscossione riguarda tanto le quote ordinarie stanziate quanto quelle straordinarie.