Il condomino in conflitto di interessi rispetto alla decisione adottata dalla compagine assembleare non e' legittimato a impugnare la delibera ex art. 1137 c.c., risultando dunque privo della possibilita' di far valere gli eventuali vizi nell'adozione della medesima. La pronuncia in commento si inserisce nell'ambito di un filone giurisprudenziale di merito, mentre non risultano pronunce della Suprema Corte.
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La vicenda. Un condomino contesta la validita' di una delibera poichè, a suo dire, viziata da numerose e gravi irregolarita' tra cui l'omesso avviso di convocazione nei confronti del medesimo, il mancato rispetto del termine minimo ex art. 66 disp. att. c.c., l'insussistenza del quorum costitutivo e deliberativo nonchè la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese.
Si costituisceil condominiolimitandosi a eccepire che la delibera era stata ratificata da una successiva decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Anche tale delibera viene impugnata, stavolta per errata verbalizzazione dei votanti, e le cause riunite.
Si precisa, infine, che le delibere hanno ad oggetto, la prima la legittimita' delle opere edili eseguite o in corso di esecuzione su alcune parti comuni del fabbricato da parte del condomino attore, la seconda la nomina di un perito e di un legale a tutela degli interessi del condominio.