La questione della custodia di animali in condominio ha sempre suscitato accese discussioni anche in considerazione del fatto che l'attitudine di molti di condividere il proprio spazio vitale con animali di compagnia spesso si contrappone all'interesse di altri di vivere in un ambiente sicuro, salubre ed igienico.
La norma di riferimento, in tal caso, e' quella prevista dall'articolo 2052 del codice civile che obbliga il proprietario al risarcimento degli eventuali danni cagionati dall'animale
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La casistica registra ipotesi particolari e spesso i danni a terzi che i nostri amati animali da compagnia possono cagionare esulando da una loro azione. In questi casi quale norma entra in gioco, e soprattutto quando viene accertato che l'animale e' ben custodito dal suo proprietario e rispetta gli obblighi di sicurezza ed igiene che la legge pone a carico di quest'ultimo, il danneggiato quale onere probatorio deve assolvere per ottenere il ristoro degli eventuali danni patiti?
Una sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, 2.9.2016 n. 1454, offre risposta a queste domande affrontando una vicenda, tutt'altro che improbabile, e cioe' quella di un cane di proprieta' di un condomino che, a causa della perdita di pelo, provoca un'allergia ad uno dei condomini.
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