Per dare risposta al quesito in ordine alla giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2950, del 16.02.2016, Presidente dott. Mario Cicala, Relatore, dott. Biagio Virgilio, partono dall'analisi del petitum, vale a dire l'oggetto della domanda giudiziale, da individuarsi come discrimine tra la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e quella tributaria.
Cio', posto, giungono ad affermare come: 'appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprieta' '.
Viceversa: 'qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell'art. 2, comma, 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini), la giurisdizione non puo' che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi'.
In altre parole, quando si controverte sul diritto di proprieta' , sia che la contestazione attenga all'esistenza, ai limiti o all'estensione del diritto reale, come generalmente avviene nelle azioni di rivendica ovvero di regolamento di confini, quand'anche si richieda agli organi competenti (Agenzia del territorio) l'adeguamento dei dati catastali all'esito dell'accertamento del diritto, la giurisdizione rimane in capo al giudice ordinario.
Quando al contrario, la modifica delle risultanze catastali
Quando al contrario, la modifica delle risultanze catastali formulata ha per oggetto l'esclusione della debenza dei relativi tributi ovvero la determinazione degli stessi, la giurisdizione spetta al giudice tributario.
=> Rivoluzione catastale, forse scompariranno le classificazioni A/1, A/2 e A/3
Nel caso portato all'attenzione delle Sezioni Unite, le attrici, premesso di essere comproprietarie di un appartamento, di due cantinole e di un box all'interno di un fabbricato in Condominio, convenivano in giudizio le proprietarie di diverse unita' immobiliari, ubicate nel medesimo Condominio, invocando l'accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, con la conseguente disapplicazione degli atti catastali, siccome ritenuti errati, con il contestuale obbligo per l'Agenzia del territorio, di provvedere alle necessarie correzioni e rettifiche catastali.
Il Tribunale di Roma, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, con sentenza interlocutoria dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alle domande relative 'alla rimodulazione catastale, previa disapplicazione dell'attuale inquadramento', delle porzioni immobiliari oggetto di controversia, disponendo per il resto il prosieguo del giudizio dinnanzi al medesimo Tribunale adito.
All'esito del giudizio di appello, la Corte d'appello di Roma, rigettava il gravame sulla scorta del fatto che le risultanze catastali non influenzano le liti tra privati, i quali, qualora in possesso del titolo abilitante, avrebbero diritto di 'chiedere all'Amministrazione di adeguare i dati catastali e, in caso di diniego, rivolgersi all'autorita' giudiziaria, e la giurisdizione sulla domanda di condanna dell'Amministrazione ad eseguire le variazioni richieste appartiene alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992'.
=> Planimetrie catastali degli immobili. I Comuni potranno accedere gratuitamente
Le attrici chiedono, quindi, la cassazione della sentenza di secondo grado sulla scorta, tra l'altro, della violazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, in considerazione del fatto che la domanda giudiziale non involge in alcuno modo la determinazione di tributi, ma attiene esclusivamente alla verifica della consistenza delle rispettive porzioni immobiliari delle parti private in giudizio.
L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconosce la giurisdizione del giudice tributario per 'le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale'.
Fatta questa premessa, le Sezioni Unite, richiamando due propri precedenti (Cass., Sez Un., n. 13691/2006 e n. 16429/2007), rilevano come l'art. 2, II comma: 'non puo' riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare: ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali (senza che sia configurabile una sostanziale diversita' di disciplina, quanto, ad esempio, alla intestazione, in ragione della natura - terreno o fabbricato - dell'immobile interessato) e che si pongano come presupposto per l'assoggettamento a tributi o per la determinazione dell'entita' degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarita' del diritto dominicale, non puo' che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario'.
Cio' posto, affermano come: 'appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprieta' ', peraltro, conformemente a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza (Cass. civ.: 28103/2009; 14993/2012; 10501/2013), in siffatte controversie, quali le azioni di rivendica o quelle di regolamento di confini, i dati catastali possono essere utilizzate a fini probatori, siccome elementi di prova sussidiari.
=> Anagrafe condominiale 'ridimensionato' e nuovo catasto. Una miscela esplosiva.
Viceversa, quando si evocano in giudizio gli organi competenti, al fine di contestare detti dati catastali e conseguire la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nel suddetto art. 2, comma, 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia pure al fine di adattarli alla eventuale precedente sentenza di rivendica o di regolamento di confini, incidendo una tale domanda direttamente sulla determinazione dei tributi, la giurisdizione spettera' al giudice tributario, in virta'¹ del predetto decreto legislativo.
Di conseguenza, sulla scorta degli anzidetti principi, le Sezioni Unite, cassano la sentenza impugnata e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia tra privati.
Avv. Paolo Accoti
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI
Viale della Liberta' n. 496
87075 TREBISACCE (CS)
Tel. 0981 1987035 Fax 0981 1987038
Mobile 335 6630292
Mail avv.paolo.accoti@gmail.com
Web www.studiolegaleaccoti.it