Ci sono delle sentenze che, per la loro capacita' di riepilogare lo stato dell'arte in merito a particolari argomenti, possono essere considerate una sorta di bignami o punto di riferimento: e' cosa'¬ per la sentenza di Cassazione n. 12641 del 17 giugno 2016 che si e' occupata di un caso riguardante il cosa'¬ detto condominio parziale.
La pronuncia testè citata merita attenzione in quanto ha il pregio di riassumere, unendoli, i vari orientamenti giurisprudenziali in materia di condominio parziale.
Nozione e momento costitutivo del condominio parziale, effetti sulla proprieta' delle cose e le loro spese e riflessi processuali: di questo si occupa la sentenza n. 12641/2016 e di cio', come si suole dire, daremo conto.
Il caso che ha fatto da sfondo alla pronuncia degli ermellini e' di quelli molto ricorrenti: richiesta di risarcimento danni da parte di un condomino, verso il condominio, per la caduta di un muro. Il condominio si difende affermando che con quel muro non c'entra nulla, che esso e' di proprieta' di altro condominio confinante.
Il danneggiato, in corso di causa, cerca di correggere il tiro afferma
Il danneggiato, in corso di causa, cerca di correggere il tiro affermando che la citazione doveva intendersi rivolta non solo al civico indicato in atti ma a tutto il complesso condominiale. Il giudizio arrivava fino alla Cassazione ma comunque per una serie di ragioni la sentenza impugnato che aveva negato il risarcimento veniva considerata legittima.
La pronuncia, come si diceva, argomentava le proprie conclusioni partendo dall'individuazione della natura giuridica del condominio parziale.
Che cos'e' un condominio parziale?
La Corte di Cassazione rifacendosi al proprio consolidato orientamento ha ribadito che la figura del condominio parziale ricorre 'ex lege' tutte le volte in cui un bene (es. scale, ascensore, tetto, ecc.) risulti, in ragione delle sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, esso rimane oggetto di un autonomo diritto di proprieta' , venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita' necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 24 novembre 2010, n. 23851) (cosa'¬ Cass. 17 giugno 2016 n. 12641).
Come un qualunque condominio, prosegue la Corte, il condominio parziale non esige un fatto o atto costitutivo a sè, ma insorge ope legis, in presenza della condizione materiale o funzionale giuridicamente rilevante, finendo per coesistere nell'edificio con la pia'¹ vasta organizzazione configurata dal condominio.
In questo contesto, specificano i giudici di legittimita' , l'autonomia contrattuale delle parti puo' portare alla creazione volontaria di un condominio parziale attraverso l'assegnazione in proprieta' di alcuni di determinati beni o servizi.
Fondamento normativo della figura del condominio parziale e' il terzo comma dell'art. 1123 c.c. dedicato in verita' alla ripartizione delle spese; il suddetto terzo comma - si legge in sentenza - specifica che l'obbligazione di contribuire alle spese per la conservazione ed il godimento grava, invece, soltanto su taluni condomini, come conseguenza della delimitazione della loro appartenenza. A tale parziale attribuzione della titolarita' delle parti comuni corrispondono conseguenze di rilievo per quanto attiene alla gestione, nonchè all'imputazione delle spese.
Chiaramente se non si e' proprietari e non si partecipa alla spese non e' nemmeno possibile partecipare all'assemblea che decide sulla conservazione/godimento dei beni in condominio parziale. Da cio' - dicono gli ermellini - deriva che la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarita' delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare.
Come si suole dire: si deve effettuare un ragguaglio 'a mille' dei millesimi degli interessati.
Il condominio parziale, tuttavia, e' una figura il cui valore si esprime solamente all'interno della compagine, senza che cio' abbia alcuna influenza sul piano dei rapporti con i terzi. Una delle pia'¹ dirette conseguenze di questa impostazione e' l'impossibilita' di chiamare in causa il cosa'¬ detto condominio parziale.
Si legge in sentenza che 'la negazione di un'ipotetica legittimazione e capacita' processuale autonoma o sostitutiva del condominio parziale rispetto al condomino dell'intero edificio, ovvero della facolta' dello stesso di agire mediante un proprio distinto rappresentante a difesa dei diritti comuni inerenti alle parti oggetto della pia'¹ limitata contitolarita' di cui all'art. 1123, comma 3, c.c., e' corroborata dalla considerazione che i criteri di ripartizione delle spese necessarie per provvedere alla manutenzione delle parti comuni, stabiliti dagli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., non possono mai influire sulla legittimazione del condominio nella sua interezza, nè sulla rappresentanza del suo amministratore estesa a tutti i condomini' (Cass. 17 giugno 2016 n. 12641).
Riepilogando:
a) la figura del condominio parziale trae spunto da una norma dettata in materia di spese condominiali;
b) il condominio parziale esiste in quanto esistono dei beni che non sono considerabili di proprieta' di tutti i condo'mini, ma solamente di un gruppo di essi;
c) l'esistenza del condominio parziale non e' soggetta ad alcun atto ricognitivo nè costitutivo, ma opera ex lege, al ricorrere delle condizioni di parziale titolarita' dei beni;
d) le spese per i beni in condominio parziale sono sostenute dai soli titolari di quei beni;
e) le decisioni relative alla gestione/conservazione dei beni in condominio parziale solo assunte solamente dei diretti interessati;
f) nei rapporti con i terzi (ivi considerando tali eventuali condo'mini danneggiati) controparte e' l'intero condominio e mai il cosa'¬ detto condominio parziale che non ha autonoma capacita' processuale.
=> Si puo' svolgere l'assemblea parziale durante quella generale?