Il Tribunale di Mantova ha stabilito che il soggetto sul quale grava l'obbligo di contribuire alle spese e' il proprietario dell'immobile nel momento in cui e' stata adottata la delibera definitiva che approva i lavori conferendo l'incarico alla ditta appaltatrice.
Gli acquirenti di un appartamento ubicato in un edificio condominiale impugnano la sentenza di primo grado che li ha condannati al pagamento delle spese straordinarie approvate, a loro parere, con delibera assembleare adottata prima della compravendita dell'immobile avvenuta in data 27 ottobre 2011. Gli acquirenti, pertanto, si oppongono al pagamento di tale spesa sostenendo che doveva restare a carico di parte venditrice.
=> Paga il venditore se le spese straordinarie sono state deliberate prima della vendita
In realta' , nel giudizio di primo e secondo grado, e' emerso che la delibera adottata prima della compravendita aveva solo natura preparatoria, mentre la delibera definitiva che conferiva incarico all'impresa per l'esecuzione dei lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore) era stata adottata dopo la compravendita e pertanto la stessa doveva considerarsi a carico del proprietario dell'immobile e cioe' dell'acquirente.
Nel caso di vendita di un appartamento la giurisprude
Nel caso di vendita di un appartamento la giurisprudenza di legittimita' ha stabilito, gia' da qualche anno, che per stabilire il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie occorre verificare il momento in cui e' stata approvata la delibera che approva i lavori definitivi con la commissione del relativo appalto e la ripartizione dei relativi oneri: pertanto se questa e' stata adottata dopo la vendita dell'appartamento il soggetto obbligato a partecipare alla spesa e' l'acquirente 'non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula'. (Cass. 2.5.2013 n. 10325)
in tema di spese straordinarie ancora a carico del venditore si segnala: Spese condominiali: a carico del venditore se si riferiscono a servizi prestati durante il periodo in cui era ancora proprietario;
nell'ipotesi opposta di spese condominiali deliberate prima della vendita di un immobile:
Spese straordinarie deliberate prima della vendita di una unita' immobiliare: chi le paga?
Tale principio e' stato ampliamente condiviso dalla sentenza del Tribunale di Mantova che ha effettuato un'articolata ricostruzione dei criteri che governano la riscossione dei contributi condominiali, ed aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato che l'obbligo di contribuire alle spese comuni grava sul soggetto proprietario dell'immobile al momento dell'esecuzione dei lavori indipendentemente da chi fosse il proprietario al momento dell'adozione della delibera preparatoria che approva l'opera (Cass. 26.1.2000 n. 857; Cass.18.4.2003 n. 6223; Cass. 9.9.2008 n. 23345; Cass. 9.11.2009 n. 23686).
Un ulteriore contributo chiarificatore per stabilire il soggetto su cui grava l'onere di contribuire alle spese condominiali e' stato fornito, nel corso degli ultimi anni, sempre dalla giurisprudenza di legittimita' secondo la quale assume rilevanza anche la natura delle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
Infatti stando alle pronunce pia'¹ recenti occorrerebbe fare distinzione fra spese ordinarie necessarie per la manutenzione, conservazione e godimento delle parti e dei servizi comuni, e spese straordinarie che comportino, ad esempio, un'innovazione oppure un onere particolarmente rilevante.
Per quanto riguarda le spese ordinarie l'obbligazione sorge al momento del compimento dell'intervento ritenuto necessario dall'amministratore, a prescindere dal momento in cui e' stata adottata la delibera assembleare. Mentre per le spese straordinarie solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantita' , qualita' e costi dell'intervento, assumerebbe altresa'¬ valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. (Cass., 3 dicembre 2010, n. 24654; Cass., 11 novembre 2011, n. 23682; Cass., 2 maggio 2013, n. 10235)
In base a tale ragionamento non vi e' alcun dubbio, quindi, che se occorre stabilire chi e' il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie (venditore o acquirente) bisogna verificare chi e' il proprietario al momento dell'adozione della delibera assembleare definitiva che conferisce l'incarico anche all'impresa appaltatrice che eseguira' i lavori.
Tanto e' bastato al Tribunale di Modena per respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado condannando l'acquirente, gia' proprietario dell'immobile al momento dell'approvazione della delibera assembleare che ha approvato definitivamente i lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore), a partecipare pro quota alla spesa.
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