Un'ordinanza si sofferma sul delicato e poco dibattuto tema dell'azioni di denuncia di danno temuto instaurate, dal singolo proprietario esclusivo, nei confronti dei restanti condomini.
Il provvedimento, affrontando una materia piuttosto intricata ed oggetto di pochi interventi giurisprudenziali, chiarisce quando l'azione di denuncia di danno temuto, radicata allo scopo di effettuare manutenzioni necessarie alle parti comuni, deve essere respinta.
La vicenda. La proprietaria di due appartamenti ubicati in un edificio condominiale, con ricorso per denuncia di danno temuto, chiede al Tribunale di ordinare agli altri condo'mini, per la rispettiva quota di competenza, lo svolgimento dei lavori alle parti comuni dell'edificio al fine di evitare che il pericolo di crolli e le rilevanti infiltrazioni determinate dal profonde lesioni delle parerti esterne, danneggiassero gli immobili di sua proprieta' , deducendo, inoltre, che fino a quel momento i ripetuti solleciti per l'esecuzione dei lavori urgenti erano stati inutili.
Instaurato il giudizio si costituiscono gli altri due condomini: il primo aderisce alla richiesta della ricorrente di un provvedimento per evitare il pericolo denunziato, a condizione, pero', che le spese per i lavori siano sostenute da tutti i condomini in ragione delle rispettive quote, osservando di essersi sempre fatto stato favorevole a tali interventi di manutenzione sulle parti comuni.
Si costituisce, inoltre, l'altro condomino chiedendo il rigetto della domanda poichè non erano state ancora determinate le singole quote millesimali di proprieta' e quindi non sarebbe stato possibile procedere alla ripartizione della spesa in questione.
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