Il Condominio non puo' chiedere ai soli condo'mini morosi la ripartizione degli oneri corrisposti ai propri avvocati per l'attivita' svolta di recupero dei crediti, in aggiunta alle spese di giudizio gia' liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo.
E' quanto si ricava dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 252 del 9 gennaio 2016, che ha dichiarato nulla la delibera approvativa del bilancio consultivo per violazione dei criteri di riparto delle spese, nella parte in cui imputava il pagamento delle spese legali ai soli condo'mini morosi, anzichè proporzionalmente a tutti i condo'min.
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Nel caso di specie, il Condominio aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro alcuni condo'mini per il pagamento di oneri condominiali non corrisposti, risultanti nel riparto consultivo approvato dall'assemblea di condominio.
I condo'mini si erano opposti al decreto ingiuntivo e
I condo'mini si erano opposti al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, contestando in particolare l'indebita imputazione della spesa di circa 5.400 euro, non correttamente contemplata nel bilancio consultivo e comunque da essi non dovuta.
Per il Condominio quella cifra riguardava 'oneri corrisposti dal condominio ai propri legali per l'attivita' di recupero crediti svolta in passato nei confronti degli attori attraverso ricorsi e relativi decreti ingiuntivi mai opposti'. Secondo il tribunale di Roma, tuttavia, tale spesa esula dalle competenze dell'assemblea e viola i criteri legali di riparto delle spese, oltre che i principi generali in materia di soccombenza.
A conferma di cio', il giudice capitolino richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale: 'nell'ipotesi di controversie tra condo'mini, infatti, l'unita' condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio tra di loro, con la conseguenza che il giudice nel dirimere la contesa provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, sicchè la parte soccombente non puo' essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per le spese di giudizio, una somma maggiore a quella per cui ha riportato condanna' (Cass. civ. 15.5.2006, n. 11126).
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Nel caso di specie, i condo'mini erano gia' stati condannati dal giudice al pagamento delle spese di giudizio relative ai precedenti procedimenti ingiuntivi, che il Condominio aveva vittoriosamente avviato nei loro confronti. Di conseguenza, le ulteriori spese per gli onorari che il Condominio ha pagato ai propri avvocati non possono essere nuovamente poste a loro carico, ma vanno suddivise tra tutti i condo'mini, secondo i criteri generali di riparto delle spese condominiali.
Per tale ragione, il giudice ha accolto l'opposizione dei condo'mini e revocato il decreto ingiuntivo. Infatti, la violazione dei criteri legali di riparto delle spese rende la delibera approvativa del rendiconto consuntivo radicalmente nulla e, come tale, censurabile oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c., trattandosi di un vizio rilevabile anche d'ufficio ed in via incidentale dal giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha pia'¹ volte precisato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per il pagamento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea, l'opponente puo' solo contestare 'la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione oppure il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validita' della stessa, che deve invece essere contestata separatamente con l'impugnazione disciplinata dall'art. 1137 c.c., dal momento che l'attualita' del debito non e' subordinata alla validita' della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia' (Cass. civ., 20.7.2010, n. 17014).
Tale principio e' derogabile solo nelle ipotesi - come quella in esame - in cui la delibera assemblare sia viziata da radicale nullita' . Tale invalidita' , infatti, a differenza della semplice annullabilita' , puo' essere contestata anche oltre il termine decadenziale di trenta giorni e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice nel corso del giudizio di opposizione, come e' accaduto nella sentenza in commento.
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