Atto illegittimo, commissione tributaria e condominio
Mettiamo il caso che il condominio riceva un atto - che si ritiene o si sospetta - illegittimo e che, se impugnato, rientra nella competenza della commissione tributaria. Cosa deve fare l'amministratore una volta ricevuto l'atto? Innanzitutto sapere il termine entro cui l'atto va impugnato; e' inoltre certamente opportuno sapere se l'atto e' di competenza della commissione tributaria e se e' necessario rivolgersi ad un avvocato; naturalmente dovra' valutare infine se l'atto esorbita dalle sue competenze.
Il principale testo normativo di riferimento e' il D. Lgs. 546/192, che appunto disciplina le norme sul processo tributario; ove non specificato, dunque, ci riferiamo agli articoli del D. Lgs. 546/1992.
Chiaramente non puo' prentendersi da un amministratore di condominio che abbia competenze specifiche sul processo tributario; le conoscenze appena indicate pero', gli saranno utili pero' al fine di tutelare con la massima diligenza gli interessi del condominio.
Dunque, nel caso specifico del condominio, tra gli atti che vanno impugnati presso la commissione tributaria abbiamo ad es. l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (ad es. per decreto ingiuntivo esecutivo) o anche di un atto relativo ad operazioni catastali (indicate nell'art. 2, comma 2, v. infra) con riferimento ad una parte di proprieta' condominiale o, ancora, atti relativi ad eventuali adempimenti fiscali.
Processo tributario e assistenza
Una volta appurato che l'atto va impugnato presso il giudice tributario, e' necessario che l'amministratore si rivolga ad un professionista (avvocato o altro professionista)?
No, se il valore della lite e' di massimo tremila euro: in tal caso, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. 'Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste' (v. art. 12, co.2).
La legge impone invece l'assistenza tecnica negli altri casi.
Per assistenza tecnica non si intende necessariamente l'assistenza dell'avvocato, ma anche eventualmente, di altri professionisti indicati dall'art. 12, co.3.
Oltre agli avvocati, ad es. ci si puo' rivolgere a commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti dei CAF (Centri di Assitenza Fiscale) etc., purche' a seconda dei casi, iscritti negli albi o in appositi elenchi tenuti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 12, co.3 e 4).
Per determinate materie e' poi possibile rivolgersi anche a tecnici quali ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, i dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari (art. 12, co.5).
Le materie in cui e' possibile rivolgersi a tali professionisti sono indicate dall'art. 2, co.2, primo periodo, e cioe' sono le 'controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.'
In tali materie e' dunque possibile rivolgersi a detti tecnici - purche' iscritti nei rispettivi albi.
Nulla vieta che i condo'mini possano conferire i detti incarichi all'amministratore di condominio non avvocato, ma rientrante nelle dette categorie, puche' ovviamente in possesso dei requisiti.
=> Cosa succede se l'amministratore agisce in giudizio senza l' autorizzazione dell'assemblea?
Ricordiamo che in ogni caso la decisione di accettare l'incarico va adottata con prudenza: e' doveroso, onde evitare gravi errori (e le conseguenze di legge), assumere solo incarichi in cui si e' effettivamente competenti.
Infine, e' certamente opportuno che l'incarico sia direttamente conferito dai condo'mini.
Spieghiamoci meglio: normalmente l'amministratore puo' impugnare un atto - che non soverchi le proprie competenze - conferendo autonomamente incarico ad un legale (cioe' senza l'approvazione dell'assemblea).
Perche' invece l'amministratore assuma direttamente l'incarico di difendere il condominio, dal momento che cio' comporta la liquidazione dei compensi in suo favore, onde evitare che tra i condo'mini serpeggino sospetti circa il conflitto di interessi, e' certamente opportuno che l'incarico si conferito specificatamente dai condo'mini medesimi.
Infine e' bene ricordare che, per tale attivita' extra, l'amministratore deve indicare il proprio compenso extra (all'accettazione dell'incarico di amministratore).
Ricordiamo che in ogni caso, ove riceva un atto che soverchia le sue competenze, e nelle materie indicate la questione va valutata nel caso concreto, l'amministratore dovra' 'darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini' (v. art. 1131 c.c.).
Si rimanda per ulteriori dettagli alla lettura dell'art. 12.