In tema di uso illegittimo delle cose comuni ed in particolare del prato condominiale, un nostro lettore ci pone un quesito.
Nel suo condominio gli spazi a parcheggio non sono sufficienti, cosa'¬ si decide di deliberare la trasformazione di un'area destinata a verde privato (chiaramente di proprieta' del condominio) in un parcheggio.
L'iter amministrativo per addivenire alla esecuzione degli interventi, pero', non si conclude positivamente in ragione dell'esistenza di non meglio specificati vincoli paesaggistici. Sta di fatto che il prato non puo' essere trasformato in parcheggio.
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Poco male, ci riferisce sarcastico il nostro lettore, perchè molti dei
Poco male, ci riferisce sarcastico il nostro lettore, perchè molti dei condo'mini a situazione invariata hanno iniziato comunque a parcheggiare sul prato condominiale, chiaramente danneggiandolo.
Ci viene chiesto, quindi, quali sono gli strumenti di tutela che il singolo condomino puo' azionare.
Al riguardo prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio il punto di riferimento normativo era rappresentato dall'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso delle cose comuni (norma dettata in materia di comunione ma sicuramente applicabile al condominio giusta il richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. a questa disciplina).
Dopo l'avvento della legge n. 220 del 2012 la norma di riferimento e' rappresentata dall'art. 1117-quaterc.c. riguardante la tutela delle destinazioni d'uso delle cose comuni, che recita:
In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136.
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Questo e' il primo elemento che bisogna tenere a mente: per quanto si tratti di un comportamento diffuso, la contestazione della condotta illegittima non puo' essere avanzata dal singolo condomino nei confronti del condominio, ma direttamente contro il trasgressore e quindi provando le asserite violazioni.
L'azione del singolo condomino puo' essere portata su pia'¹ fronti in parte alternativi:
a) sollecitare l'amministratore a convocare un'assemblea per deliberare in merito alla condotta illecita;
b) sensibilizzare i condo'mini per creare un fronte maggioritario contrario a quel comportamento;
c) by-passare l'assemblea (es. se e' la maggioranza a comportarsi illegittimamente) e agire individualmente.
Chi intende agire - ipotizziamo nel nostro caso il singolo condomino - dev'essere in grado di dimostrare che le attivita' - nell'ipotesi che stiamo esaminando - il parcheggio sul prato condominiale incida negativamente ed in modo sostanziale sulla destinazione della parte comune.
Cosa'¬, ad esempio, stante la funzione decorativa nonchè quelle di dare ariosita' e luminosita' all'edificio, e' evidente di per sè che tale destinazione venga ad essere frustrata dal parcheggio di auto.
La norma sembrerebbe porre l'accento sulla sostanzialita' oltre che sulla negativita' della condotta. Come dire: una macchina non incide in modo sostanziale, due, tre o quattro, invece, sa'¬.
Tali valutazioni sono rimesse al giudice, il quale oltre che vietare il comportamento puo' condannarli al risarcimento del danno recato, nonchè prevedere delle sanzioni per successive trasgressioni (art. 614-bis c.p.c.).
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