Una delle principali cause di litigio in condominio - specie e soprattutto nei condominii di ridottissime dimensioni - e' il cambio di proprieta' di un'unita' immobiliare.
Sovente, infatti, chi acquista s'inserisce in dinamiche consolidate e non conosciute, ovvero attua comportamenti, apparentemente legittimi, ma che si vanno a scontrare con delle regole non scritte (e molto spesso illegittime o comunque insensate).
Se l'ingresso nella compagine e' accompagnato da interventi edilizi di ristrutturazione o piccole modifiche per la migliore fruizione, il pericolo di contenzioso aumenta.
=> Installazione di condizionatori d'aria in edifici situati nel centro storico. Alcune soluzioni.
E' il caso dell'apposizione di targhe e condizionatori che, al di la' dell'acquisto pia'¹ o meno recente di un appartamento, sono in grado di generare contenzioso.
L'allocazione di questi oggetti e parti d'impianto deve necessariamente seguire una serie di norme:
a) quelle dettate dal Comune competente e riguardanti eventuali profili autorizzativi connessi alla natura storica dell'edificio;
b) quelle dettate dal condominio e concernenti la tutela del decoro architettonico dell'edificio.
Il decoro dell'edificio altro non e' che l'estetica data dall'insieme di forme e finiture - sia pur estremamente semplici - dell'edificio.
Alterare il decoro vuol dire rovinare l'armonia estetica preesistente; e' chiaro che targhe e condizionatori possono nuocere da questo punto di vista.
Proprio per cio' il regolamento condominiale se di natura assembleare puo' prescrivere accorgimenti in relazione all'uso delle parti comuni relativamente a tali installazioni, e se di natura contrattuale puo' addirittura arrivare a vietare qualsivoglia allocazione.
In assenza di tali limitazioni si valuta caso per caso. Certo e' che l'ultima installazione - ossia allocazione di targhe e/o condizionatori - non puo' essere considerata lesiva in presenza di altre simili.
In tal senso e' utile ricordare una sentenza del Tribunale di Bari resa nel 2012 e nella quale il giudice adito ebbe proprio a chiarire che in relazione a targhe e condizionatori «riesce poco comprensibile come possano ritenersi dannose per l'estetica dello edificio le opere realizzate dalla [...] se sui muri perimetrali sono stati in passato effettuati interventi analoghi a quelli per i quali e' causa, se esistono cioe' opere preesistenti che hanno gia' introdotto delle modifiche ai muri perimetrali.
E tali opere (condizionatori e targa) sono analoghe a quelle che il condominio vorrebbe far rimuovere. Tali ultime circostanze evidenziano la pretestuosita' delle ragioni addotte dall'assemblea condominiale per sostenere l'illiceita' delle opere suddette.» (Trib. Bari 24 luglio 2012 n. 2638).
Insomma il ragionamento che possiamo estrapolare dalla sentenza del Tribunale pugliese e' chiaro: e' vero, in linea di massima, il decoro architettonico puo' essere leso dall'installazione di targhe e/o condizionatori sulla facciata dell'edificio (ricordiamo che si puo' trattare tanto della facciata principale quanto di una secondaria).
Tale lesione, pero', non puo' essere invocata in presenza di altre simili installazioni, perchè viene meno l'alterazione inserendosi gli ultimi oggetti installati in un contesto gia' modificato rispetto a quello originario.