La vicenda. Un condominio, dopo la nomina del nuovo amministratore, scopre che il precedente ha commesso gravi incongruita' nella gestione dell'ente. Fra le irregolarita' commesse figurano il mancato versamento dei contributi previdenziali del portiere, il mancato rinnovo del premio assicurativo per incendio e furto, l'utilizzo dopo le sue dimissioni del conto corrente del condominio, il mancato accantonamento della somma per il Tfr del portiere, oltre ad una serie di altre irregolarita' .
=> Anche l'amministratore di condominio risponde del mancato versamento delle ritenute previdenziali.
A tal punto il condominio cita in giudizio l'ex amministratore di condominio che, a fronte delle irregolarita' appena enunciate, risultava debitore di una ingente somma che superava l'importo di novantamila euro. L'amministratore, pero', anche se regolarmente citato viene dichiarato contumace.
=> Perche' non e' necessaria la mediazione per le controversie inerenti il mancato pagamento delle spese condominiali
La sentenza. La sentenza del Tribunale di Palermo ha accolto le richieste del condominio dopo aver dettagliatamente ricostruito i fatti e disposto una consulenza tecnica d'ufficio che ha dovuto esaminare le criticita' della gestione amministrativa e contabile dell'ex amministratore.
Il giudicante ha accertato che l'amministratore, in qualita' di mandatario, ha violato l'obbligo di diligenza dimostrando una evidente negligenza nell'esercizio del mandato che gli e' stato conferito dal condominio.
Dopo aver effettuato tale premessa la pronuncia, soffermandosi sulla figura e sulle funzioni che esercita l'amministratore, si riporta ad un principio costante della giurisprudenza di legittimita' secondo cui “l'amministratore di condominio quale ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilita' , nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.