Il fatto. Al centro della vicenda giunta all'esame della Cassazione, vi e' una storia come tante ove continui ed esasperanti rapporti fra condomini, un bel giorno oltrepassano il limite della civile sopportazione fino a giungere alla violenza fisica e verbale.
Infatti dopo l'ennesima discussione fra due famiglie di condomini, sfociata in uno scontro fisico accompagnato da offese reciproche, una condomina viene querelata dai suoi vicini.
Durante lo svolgimento dei giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, in un'aula gremita, l'imputata sfinita da innume
Il fatto. Al centro della vicenda giunta all'esame della Cassazione, vi e' una storia come tante
Infatti dopo l'ennesima discussione fra due famiglie di condomini, sfociata in uno scontro fisico accompagnato da offese reciproche, una condomina viene querelata dai suoi vicini.
Durante lo svolgimento dei giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, in un'aula
Durante lo svolgimento dei giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, in un'aula gremita, l'imputata sfinita da innumerevoli di litigi e credendo di dover dare libero sfogo ad anni di co
L'imputata, a conclusione del giudizio, viene condannata per il reato di diffamazione ex art. 595 cp.
Impugnata tale sentenza dinanzi al Tribunale, anche la sentenza di secondo grado si conclude con la confer
Impugnata tale sentenza dinanzi al Tribunale, anche la sentenza di secondo grado si conclude con la conferma della condanna dell'imputata che, malgrado l'esito di due gradi di giudizio, non si arrende e con l'ausilio d
=> Quando il vicino non smette di disturbarti. Ecco cosa rischia
La sentenza della Cassazione. Fra i motivi posti a fondamento del ricorso in Cassazione il difensore dell'imputata ritiene che la ri
La sentenza della Cassazione. Fra i motivi posti a fondamento del ricorso in Cassazione il difensore dell'imputata ritiene che l
In virta'¹ di tali circostanze, e tenendo conto del contesto in cui l'affermazione diffamatrice era stata pronunciata la ricorrente invocava la non punibilita' per la particolare tenuita' del fatto facendo riferimento al principio sancito dall'art. 131 bis del codice penale.
La Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso dell'imputata confermando in pieno la sentenza impugnata che, secondo gli Ermellini, e' stata motivata in modo ineccepibile ed e' priva di qualsiasi vizio.
La Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso dell'imputata confermando in pieno la sentenza impugnata che, secondo gli Ermellini, e' stata motivata in modo ineccepibile ed e' priva di qualsiasi vizio.
A tal proposito evidenziano i giudici della Cassazione che la sen
A tal proposito evidenziano i giudici della Cassazione che la sentenza impugnata non merita alcuna censura dato che la ricorrente per etichettare, nel corso del giudizio di primo grado, dall'art. 595 del codice penale, norma che disciplina il reato di diffamazione, la Cassazione puntualizza che lo stesso coincide con “l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino e l'evento e' costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilita' , da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino ( Cass., pen.,Sez. V, n. 5654 del 19/10/201