Il fatto Un gruppo di cittadini citava in giudizio il Comune e le societa' organizzatrici degli eventi del “cartellone” estivo, lamentando di aver subito gravi danni per effetto di dette manifestazioni, a partire dal 2005 e sino all'estate 2011: gli attori deducevano che, a cominciare dal pomeriggio e dalla notte precedenti gli spettacoli, durante lo svolgimento delle manifestazioni, e poi a conclusione dell'evento, per tutta la notte e parte del giorno successivo, venivano prodotti rumori tali da arrecare un intollerabile disturbo alla quiete e al riposo degli abitanti della zona.
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Specificamente, fonti di inquinamento acustico erano costituite dagli amplificatori – tenuti a livello elevato gia' durante le prove pomeridiane –; dall'allestimento (e dal successivo smantellamento) dei grandi palchi, delle torri per gli impianti di illuminazione e amplificazione, dotati di casse di grosse dimensioni, e delle platee; dagli enormi camion che trasportavano le suddette attrezzature e che sostavano con i motori accesi, producendo emissioni di rumore e maleodoranti miasmi.
Il protrarsi di tale situazione, negli anni e durante la stagione estiva, aveva generato serie ripercussioni negative sulla salute dei residenti nella zona, i quali denunciavano il pesante stress derivante dal disturbo acustico, “con il rischio di insorgenza o aggravamento di malattie cardiache (provocate dallo squilibrio dell'adrenalina e della noradrenalina) e gastriche (derivanti dall'eccesso di cortisolo), di affievolimento dell'udito, di disturbi della memoria e della concentrazione”.
Gli attori segnalavano inoltre che ad essere maggiormente esposti erano i bambini, i quali, a causa dell'“alterazione del normale ciclo biologico” e dell'assenza di adeguato riposo, finivano per manifestare “instabilita' psicologica”.Peraltro, in sede di accertamenti, l'ARPA aveva confermato il superamento dei limiti posti dalla normativa acustica; tuttavia – dichiaravano gli attori – alle proteste e a tale riscontro non era seguita alcuna seria azione da parte dell'ente locale, il quale non solo non aveva impedito il verificarsi dei lamentati pregiudizi, ma aveva proseguito nell'organizzazione dei contestati eventi.
Si costituivano quindi in giudizio il Comune, le societa' organizzatrici delle manifestazioni in liquidazione e le rispettive societa' di assicurazioni, chiamate in causa in manleva.
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La decisione: competenza del giudice ordinario e obbligo del “neminemlaedere”a carico del ComuneIl Tribunale ha in primo luogo confermato la competenza del giudice ordinario, dichiarando infondata l'eccezione sollevata al riguardo dall'Amministrazione comunale: a fronte delle argomentazioni difensive dell'Ente, secondo cui deve riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo anche sui diritti fondamentali nelle materie nelle quali tale giudice abbia giurisdizione esclusiva “stante l'inesistenza di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti”, purchè i comportamenti da esaminare e valutare si fondino su atti amministrativi che esprimano poteri della P.A., pur se illegittimamente esercitati (SS.UU. Cass. n. 27187 del 2007), il Tribunale ha chiarito come, nella fattispecie controversa, venga in rilievo il pregiudizio arrecato agli attori per effetto di spettacoli musicali organizzati durante l'estate dal Comune tramite societa' private con cui stipulava appositi contratti: ebbene, non si e' in presenzadi «un'ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), non avendo l'Ente Locale nell'ambito di tale attivita' instaurato alcun rapporto di concessione di beni pubblici (lett. b) ovvero di pubblici servizi (lett. c), e non rientrando detta attivita' nella materia dell'urbanistica (lett.f), neppure latamente intesa».Non vale ad escludere la competenza del giudice civile neppure la circostanza secondo cui i diritti soggettivi degli attori siano stati compromessi da un'attivita' posta in essere dal Comune nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli –avendo la PA permesso lo svolgimento di manifestazioni in assenza di autorizzazioni e dei correlativi controlli, approvato con estremo ritardo il piano di zonizzazione acustica e omesso di vigilare sull'applicazione della vigente normativa nazionale: la richiesta di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) promossa dagli attori non riguarda alcun provvedimento amministrativo.
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Deve invece affermarsi nel merito la responsabilita' del Comune per inosservanza del principio generale del “neminemlaedere” – tenendo presente al riguardo il consolidato principio secondo cui “la responsabilita' della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del 'neminemlaedere'), di cui e' espressione l'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 3939 del 29/04/1996).
Nel caso di specie, e' chiaramente emerso che il Comune ha continuato ad organizzare, estate dopo estate e malgrado le ripetute segnalazioni e fortissime proteste degli abitanti della zona interessata, concerti ed altre manifestazioni, omettendo di svolgere i necessari controlli in relazione alle denunciate immissioni che si propagavano dalla piazza in occasione degli eventi, o di assicurare in alcun modo il rispetto della normativa in tema di inquinamento acustico.Specificamente, il Tribunale ha qualificato «la responsabilita' dell'Ente non solo come commissiva, per aver organizzato direttamente alcuni degli spettacoli […], ma anche e soprattutto come omissiva, per non aver vigilato, in violazione del principio generale di prudenza e diligenza, nonchè dell'art. 15, comma 2 della Legge Regionale n. 15/01 (secondo cui “Le funzioni amministrative di controllo e vigilanza dell'inquinamento acustico sono in capo alle amministrazioni comunali, che le esercitano avvalendosi dell'ARPA”), sulla situazione illecita che si veniva a creare[…], situazione suscettibile di cagionare agli attori i lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali».
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Tutti i testi escussi hanno confermato l'esistenza e il livello intollerabile delle emissioni sonore dovute sia alla musica che alle attivita' di montaggio e smontaggio delle attrezzature, riferendo che il frastuono proveniente da tali attivita' era tale da non consentire lo svolgimento di dialoghi tra le persone presenti all'interno delle abitazioni e degli uffici circostanti la piazza, l'ascolto delle trasmissioni televisive, il sonno degli adulti e dei bambini e da provocare latrati di cani, crepe nei muri, specie in prossimita' dei cassonetti delle finestre, vibrazioni degli infissi e delle porte dei garage.
Tra l'altro, in occasione di alcune imponenti manifestazioni musicali –che avevano richiesto enormi palchi e tribune molto capienti –, l'allestimentodella scenografia e delle torri di illuminazione e amplificazione acustica si era protratto per diversi giorni prima dell'evento e sempre fino a notte inoltrata, cui poi erano seguite le prove degli impianti con gli amplificatori aperti al massimo; ed e'poi«fatto notorio che nel tipo di spettacoli organizzati sull'Arena delle Regina (concerti di artisti internazionali con affluenza di pubblico sino ai limiti di capienza della piazza) i livelli sonori della musica e del canto sono altissimi», aggiunge il Tribunale.
(Un superamento dei valori massimi stabiliti dalla legge, come anticipato, era peraltro emerso anche in sede di alcuni controlli fonometrici eseguiti sia da parte dell'ARPA, su incarico della Procura della Repubblica di Rimini, sia ad opera di un tecnico abilitato su incarico degli attori.)
Ai fini della ricostruzione del quadro fattuale, il giudice ha attribuito rilievo anche al contenuto di alcuni articoli apparsi sulla stampa locale, dai quali si evincevano il grave disagio cagionato dagli spettacoli agli abitanti della zona, e, d'altro canto, la scarsa attenzione mostrata dai Sindaci, che negli anni si erano succeduti alla guida della citta' , alle lamentele dei residenti.
Invero, i testi indotti dai convenuti avevano riferito della predisposizione di pannelli fonoassorbenti e di controlli sui livelli sonori, tuttavia, evidentemente realizzati in maniera inidonea o comunque insufficienti a ridurre in maniera considerevole le immissioni negli immobili ad uso residenziale attigui alla Piazza.
In definitiva, «il numero degli spettacoli – tale da coprire anno dopo anno l'intera stagione turistica –, la loro dimensione, la gia' evidenziata tipologia e, infine, la vicinanza delle abitazioni degli attori– indebitamente realizzate proprio all'interno di un complesso destinato, per esplicita ammissione del Comune, ad attivita' ed eventi di tipo commerciale, spettacolare e culturale – consentono senz'altro di concludere per un giudizio di intollerabilita' delle immissioni da essi provocate», anche in assenza di prova in ordine al superamento dei limiti normativi (ovvero regolamentari) in occasione di tutti gli spettacoli indicati dagli attori; il giudice riminese ha ricordato in proposito il principio di recente ribadito secondo cui “il superamento dei livelli massimi di tollerabilita' determinati da leggi e regolamenti integra senz'altro gli estremi di un illecito anche se l'eventuale non superamento non puo' considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilita' essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 cod. civ.” (cosa'¬ da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1069 del 18/01/2017 ; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 25/08/2005).
La responsabilita' delle societa' organizzatriciSi e' affermata anche la responsabilita' delle societa' che avevano programmato e gestito, su specifico incarico del Comune, molti degli spettacoli artistici e musicali in questione, tra cui quelli esplicitamente menzionati dai testi escussi come particolarmente rumorosi.
Si tratta diresponsabilita' solidale con il Comune in forza dell'art. 2055 c.c., e non assume rilievo, ai fini della ripartizione della medesima, il numero dei concerti da ciascuna effettivamente organizzati: si e' in presenza – chiarisce il Tribunale – di«un unico illecito – a carattere “intermittente”– foriero dei danni lamentati», poichè il pregiudizio lamentato non e' quello patito in occasione di uno specifico spettacolo, bensa'¬ quello cagionato a fronte della continuita' , anno dopo anno, degli eventi, i quali, unitamente considerati, hanno provocato la situazione intollerabile.
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Al Comune e alle societa' organizzatrici non resta che risarcire i danni prodotti – anche alla salute, laddove sia stata prodotta adeguata documentazione medica, o comunque danni morali, in riferimento a specifici pregiudizi (come il dolore alle orecchie sofferto da un bimbo molto piccolo a causa dell'otite acuta ricorrente), oppure i disagi dovuti all'impossibilita' di aprire le finestre nonostante il caldo, o generici disturbi per i forti rumori con necessita' di trasferirsi in altro alloggio per dormire, ecc., che il giudice ha ritenuto dimostrati in via presuntiva in considerazione della notevole vicinanza – debitamente allegata – delle rispettive abitazioni alla piazza.