Locazione o comodato di un immobile ad una prostituta quale negozio integra il reato di favoreggiamento?
La Cassazione con sentenza del 1.4.2016 n. 13229 effettua una chiara distinzione fra locazione e comodato ad uso gratuito ribadendo che solo nella seconda ipotesi il comodante puo' essere ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione.
In tal modo i giudici di legittimita' decidono che nel caso di specie non puo' trovare applicazione l'orientamento della stessa sezione che negli ultimi anni ha puntualizzato che 'la mera concessione in locazione di un immobile ad una prostituta, anche se nella consapevolezza dell'uso che questa ne fa, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione'(Cass. Pen. III sez., 4.2.2014, n. 7338; Cass. Pen., sez. III, 19.2.2013, n. 3160)
=> Come impedire che un appartamento in condominio venga utilizzato come casa di prostituzione
Tizio viene condannato in primo e secondo grado per il reato di favore
Tizio viene condannato in primo e secondo grado per il reato di favoreggiamento della prostituzione poichè dopo aver preso in locazione un appartamento aveva ospitato, all'interno dello stesso, una prostituta consentendole di ricevere clienti per l'esercizio dell'attivita' di prostituzione.
Il condannato impugna la sentenza di secondo grado ricorrendo in Cassazione deducendo l'erronea applicazione della disposizione prevista dall'art. 3, n. 8, della legge n. 75 del 1958 'Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento alla prostituzione' che stabilisce che e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329 ' chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui'. (Per un approfondimento sul tema della locazione di immobili e favoreggiamento della prostituzione vedasi: => Quando l'affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?)
L'imputato fra i motivi a fondamento del suo ricorso in Cassazione ha sostenuto:
a) Che egli avrebbe concesso in locazione l'appartamento alla prostituta pur essendo consapevole dell'uso che questa ne faceva;
b) La mancata concessione delle attenuanti generiche che erano a lui state negate in forza di una precedente condanna per il reato di doping.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione ritiene infondato i motivi di ricorso confermando la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui 'l'imputato aveva concesso in comodato e non in locazione l'unica stanza arredata del suo appartamento proprio allo scopo di fornire un concreto aiuto ai fini dello svolgimento dell'attivita' di prostituzione '¦.'
In base a tale valutazione la Corte di Cassazione ha osservato che non puo' trovare accoglimento l'orientamento della stessa sezione secondo cui la locazione di un immobile ad una prostituta non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione anche se il locatore e' consapevole dell'uso che la conduttrice ne fa (Cass.Pen. III sez., 4.2.2014, n. 7338 cit), concludendo con il rigetto del ricorso e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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=> Locazione appartamento a prostituta
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, ritenuto parimenti infondato, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata nel punto in cui aveva negato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato sostenendo di aver valutato elementi sintomatici della negativa personalita' dell'imputato considerati i precedenti a suo carico.
In pratica la sentenza della Cassazione respinge il ricorso e conferma la sentenza di secondo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di favoreggiamento della prostituzione poichè aveva concesso in comodato una stanza del suo appartamento ad una squillo facilitando l'esercizio dell'attivita' di quest'ultima.
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