Che cosa si puo' fare quando un condo'mino risulta essere irreperibile e non si riesce a fargli recapitare la corrispondenza?
Al riguardo e' utile innanzitutto distinguere tra semplice ignoranza della residenza o comunque di un recapito certamente riconducibile ad una persona ed irreperibilita' giuridicamente intesa, ossia impossibilita' di rintracciare quel soggetto.
Mancata conoscenza della residenza
Com'e' noto l'art. 1130 n. 6 c.c. attribuendo all'amministratore il compito di tenere il registro di anagrafe condominiale gli impone di inserire in questo registro la residenza o il domicilio dei condo'mini.
Per farlo, la prima cosa necessaria e' chiedere al condo'mino interessato queste informazioni. Ove questi non le fornisca nei tempi prescritti dalla legge (trenta giorni dalla ricezione di una raccomandata) l'amministratore potra' acquisirle d'ufficio con spese a suo carico.
Chiaramente esistono delle ipotesi in cui fin da subito non e' noto l'indirizzo del condo'mino; in tal caso l'amministratore potra' /dovra' attivarsi immediatamente per porre rimedio a questa mancanza.
Poniamo il caso che l'amministratore, recatosi presso l'ufficio anagrafe, venga a conoscenza dell'indirizzo di residenza. Se all'ufficio interrogato la persona risulta trasferita in altro comune e' a questo ente che bisognera' rivolgersi per ottenere la certificazione.
Supponiamo che, facendo affidamento sull'attestazione ufficiale dell'ente, indirizzi una missiva (es. avviso di convocazione) a tale recapito. Accade qualche volta che la comunicazione venga restituita al mittente perchè a quell'indirizzo non v'e' alcuna indicazione del nominativo del destinatario: che cosa fare in questi casi?
E' qui che si puo' arrivare a dover fare eseguire una notificazione a persona irreperibile. Tuttavia, mentre fino a questo punto la gestione delle comunicazioni rimane un affare tra privati, cioe' l'amministratore, il vettore postale e il destinatario, per giungere al risultato indicato e' necessario rivolgersi ad un ufficiale giudiziario.
Perchè farlo? E' bene sapere che fintanto che non vi sia attestazione da parte di questo soggetto di avere eseguito tutte le verifiche del caso che consentono di dare alla notificazione agli irreperibili un valore legale, la semplice attestazione del vettore postale (sconosciuto al civico, ecc.) non da' certezza della correttezza formale dalla comunicazione.
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Se pensiamo alla convocazione di un'assemblea ed a tutti quegli atti rispetto ai quali e' doveroso, se non obbligatorio (proprio come per l'avviso di convocazione) avere certezza legale della comunicazione, la motivazione si appalesa da sè.
Che cosa fare allora?
Se la comunicazione a mezzo posta non avra' dato buoni frutti bisognera' rivolgersi all'ufficiale giudiziario affinchè provveda alla notifica. E' fondamentale allegare all'atto da notificare un certificato di residenza ad uso notifica.
Questa potra' avvenire attraverso la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilita' della persona del destinatario, ovvero ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che riguarda la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Stara' all'ufficiale giudiziario, sulla base delle prerogative che gli sono proprie, valutare in che modo dover/poter eseguire la notifica.
Bisognera' agire in questo modo fintanto che il condo'mino non tornera' ad essere rintracciabile. Le spese per le comunicazioni devono essere poste a carico degli altri condo'mini e ripartire sulla base dei millesimi di proprieta' , salvo diversa convenzione.
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