L'acquirente di un immobile cita in giudizio la parte venditrice, per sentire dichiarare la legittimita' del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita a fronte dell'inadempimento della venditrice dell'obbligo di consegnare l'immobile entro la data pattuita poichè risultante privo del certificato di abitabilita' . In primo grado il Tribunale accoglie le richieste dell'acquirente con la condanna di parte venditrice alla restituzione del doppio della caparra versata.
La venditrice impugna tale pronuncia dinanzi alla Corte d'appello ribadendo l'illegittimita' della sentenza di primo grado poichè: parte attrice dopo aver intimato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., non avrebbe potuto richiedere la dichiarazione della legittimi
La venditrice impugna tale pronuncia dinanzi alla Corte d'appello ribadendo l'illegittimita' della sentenza di primo grado poichè: parte attrice dopo aver intimato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., non avrebbe potuto richiedere la dichiarazione della legittimita' dell'esercizio del recesso, e che la stessa parte non avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso per essere ormai intervenuta l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento.
Per quanto riguarda quest'ultimo motivo di censura, la Corte di appello ha stabilito la sua infondatezza alla luce di quella che e' la consolidata giurisprudenza di legittimita' secondo cui 'La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 cod. civ.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facolta' di recesso ai sensi dell'art. 1385 cod. civ. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poichè dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso, pero', si puo' considerare legittimo il recesso solo quando l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del recedente' (Cass. n. 21838/2010; Cass. n. 23315/2007)
Per quanto concerne invece la mancanza di prova in merito alla gravita' dell'inadempimento di parte venditrice la Corte d'appello, nel respingere anche tale motivo di censura, ha ribadito che non sussistono i presupposti per escludere la gravita' dell'inadempimento di parte venditrice, dato che nel primo grado di giudizio l'attore ( acquirente) aveva opportunamente ed ampliamente dimostrato i seguenti fatti:
·la mancata consegna dell'immobile entro la data fissata dal prel
·la mancata consegna dell'immobile entro la data fissata dal preliminare;
·la mancata stipula del contratto definitivo entro la data fissata sempre dal preliminare;
·la violazione della garanzia della liberta' da iscrizioni e prescrizioni pregiudizievoli, dato che risultava trascritta una domanda giudiziale avente ad oggetto alcune parti comuni dell'immobile.
In base a tali motivazioni, quindi, la Corte abruzzese ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo adeguatamente motivata tale pronuncia:
Mentre in merito alla gravita' dell'inadempimento di controparte, la stessa sentenza di primo grado aveva correttamente stabilito che l'acquirente aveva legittimamente esercitato il suo diritto di recesso dato che i fatti di causa hanno dimostrato che l'inadempimento della controparte non era di scarsa importanza.
In conclusione, quindi, a fronte del grave inadempimento di parte venditrice, l'acquirente adempiente ha non solo la facolta' di esercitare il diritto di recesso, ma anche il diritto di ottenere dalla controparte la restituzione del doppio della caparra ver
In conclusione, quindi, a fronte del grave inadempimento di parte venditrice, l'acquirente adempiente ha non solo la facolta' di esercitare il diritto di recesso, ma anche il diritto di ottenere dalla controparte la restituzione del doppio della caparra versata.
=>Acquisto di un appartamento, nessuna restituzione della caparra.