L'intermediario di una compravendita immobiliare e' tenuto a informare i contraenti di ogni circostanza a lui nota che avrebbe indotto a non concludere ovvero a concludere il contratto a condizioni diverse. La prova dell'inadempimento e' in capo alla parte che intende farne valere la responsabilita' .
Di tale norma fa buon uso il Tribunale di Bologna, con sentenza 963/2016 nel respingere la domanda avanzata dall'acquirente di un immobile occupato in virta'¹ di regolare contratto di locazionesia nei confronti del venditore che dell'agenzia intermediaria.
In particolare l'attrice affermava di essere stata falsamente informata dall'agenzia che il
In particolare l'attrice affermava di essere stata falsamente informata dall'agenzia che il rilascio dei locali sarebbe avvenuto in un momento immediatamente successivo il rogito, e per tale motivo chiedeva, tra l'altro, di ripetere la somma versata a tit
Il Giudice, come anzidetto, ha rigettato le pretese attoree facendo leva sul consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la garanzia ex art. 1489 c.c. “…e' esclusa quando le limitazioni erano effettivamente conosciute dall'acquirente (anche solo per l'apparenza dello “jus in re aliena”), applicandosi la presunzione legale che il compratore, a conoscenza dei pesi, abbia accettato il bene con quelle limitazioni, senza che rilevi la dichiarazione del venditore di inesistenza di pesi ed oneri sul be
Nel caso di specie, infatti, il mediatore aveva pubblicizzato l'immobile dando espressamente conto dell'esistenza del contratto di locazione, tanto e' vero che i locali erano stati visitati mentre erano ancora occupati, e l'acquirente si era presentata dal Notaio senza neppure informarsi circa l'intervenuta o meno liberazione dell'immobile al data del rogito, dal che e' evidente che l'attrice non poteva che essere a conoscenza del diritto di godimento gravante sul bene nonchè disposta ad accettare il medesimo nello stato di fatto in cui si trovava.
=> Risoluzione del contratto di compravendita se l'inquilino non libera l'immobile
Al tempo stesso il Giudice ha escluso ogni responsabilita' del mediatore poichè “la prova in ordine alle asserite garanzie ricevute sia in sede di trattative sia al momento della conclusione del contratto risulta affidata unicamente alle dichiarazioni testimoniali rese dai genitori dell'attrice (…) scarsamente attendibili in ragione dello
Al tempo stesso il Giudice ha escluso ogni responsabilita' del mediatore poichè “la prova in ordine alle asserite garanzie ricevute sia in sede di trattative sia al momento della conclusione de
La decisione in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale che ha delineato il contenuto dell'art. 1759 c.c.
Premesso che il mediatore deve agire in conformita' ai principi di correttezza e buona fede, l'obbligo di informare i contraenti viene val
Premesso che il mediatore deve agire in conformita' ai principi di di assumere esatte informazioni in ordine alla correttezza e convenienza dell'affare, mentre qualora lo stesso presenti particolari caratteristiche “il mediatore e' tenuto ad una pia'¹ penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sicurezza dell'affare, soprattutto se, potendo avvalersi di mezzi e di una organizzazione propria, puo' agevolmente procurarsene la conoscenza” (Cass. Civ. n. 4126/2001; Trib. Monza n. 2542/2014).
=> Vendita di un immobile ed inadempimento del mediatore all'obbligo di informare. Il regolamento di condominio e' vincolante.
Per quanto concerne la tipologia di informazioni di cui all'art. 1759 c.c., si fa riferimento “non solo alle circostanze accertate ma anche a quelle di cui il mediatore abbia avuto semplicemente notizia” (Cass. Civ. n.
Per quanto concerne la tipologia di informazioni di cui all'art. 1759 c.c., si fa riferimento “non solo alle circostanze accertate ma anche a quelle di cui il mediatore abbia avuto semplicemente notizia” (Cass. Civ. n. 6219/1993, Trib. Monza
Salerno 16.5.2011) e debbono riguardare, in particolare, la valutazione economica dell'operazione, la sua idoneita' a far raggiungere gli scopi prefissati dalle parti, la solvibilita' dei contraenti: “ll mediatore ha, nei confronti dell'intermediato, il duplice obbligo di dichiarare le circostanze r
Viene, pertanto, meno a tali obblighi il mediatore che, richiesto dal venditore, dichiari la sicura affidabilita' del compratore pur non avendolo mai conosciuto” (Cass. Civ. n. 19951/2008).
Al tempo stesso il mediatore e' esentato dallo svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come ad esempio l'accertamento della liberta' dell'immobile oggetto del trasferimento
Al tempo stesso il mediatore e' esentato dallo svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come ad esempio l'accertamento della liberta' dell'immobile oggetto del trasferimento mediante vis
Sempre in tema di trasferimento immobiliare, si segnala una pronuncia del Tribunale di Trieste cha ha esteso la misura della diligenza in capo al mediatore all'obbligo di informarsi sull'esistenza di delibere condominiali che abbiano disposto il trasferimento in via esclusiva ad alcuni condomini dello scoperto comune adibito a parcheggio, specie qualora a
Infine, quanto alla sanzione prevista in caso di reticenza o mendacio, la giurisprudenza e' concorde nel ritenere che il mediatore sia tenuto a restituire la provvigione nonchè al risarcimento del danno eventualmente provocato alle parti, trattandosi di inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
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