Che cosa vuol dire che rispetto ad una lettera raccomandata si e' compiuta la giacenza?
Partiamo dalla definizione di lettera raccomandata e dalla normativa di riferimento.
Innanzitutto bisogna guardare al contenuto del d.p.r. n. 261/99 recante “attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio”.
L'art. 1, secondo comma, del decreto presidenziale testè menzionato, alle lettere g ed i, specifica che cosa debba intendersi per invio di corrispondenza e per invio raccomandato.
Quanto alla prima si legge che essa consiste nella comunicazione “in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari” (art. 1, secondo comma lett. g, d.p.r. n. 261/99).
Per invio raccomandato, invece, s'intende, “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario” (art. 1, secondo comma lett. i, d.p.r. n. 261/99).
L'invio raccomandato semplice e' quello che ci fornisce la prova del deposito del plico presso l'ufficio postale, mentre l'invio raccomandato con prova di consegna al destinatario e' quello comunemente noto come raccomandata con avviso di ricevimento.
Puo' accadere, anzi accede sovente, che il destinatario di una raccomandata non sia in casa al momento del recapito.
Che cosa accade in questi casi?
Fermi restando i tentativi di seconda consegna presso l'indirizzo del destinatario offerto da alcuni vettori, la comunicazione deve considerarsi legalmente conosciuta dal suddetto destinatario.
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Infatti, vale quel principio di presunzione di conoscenza degli atti recettizi, sancito dall'art. 1335 c.c. e che ha portato la Corte di Cassazione – in svariate occasioni – ad affermare che 'la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell'impossibilita' di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volonta' ; il mittente non e' tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario' (Cass. 29 aprile 1999 n. 4352).
Il fatto della conoscenza legale dell'atto, tuttavia, non chiarisce la sorte del plico non consegnato: dove va a finire?
Chiarisce questo aspetto l'art. 26 dell'Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane.
Tale norma specifica che con riferimento alle raccomandate, queste devono essere tenute in giacenza presso l'ufficio del vettore postale per un periodo di trenta giorni decorsi i quali le stesse dovranno essere restituite la mittente.
Sul plico restituito e' solito trovare stampigliata la dicitura “restituita al mittente per compiuta giacenza”.
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