Chi decide il compenso dell'amministratore di condominio nominato dall'Autorita' Giudiziaria?
Ce lo domanda un nostro lettore che precisa:
“Io ed altri tre condo'mini abbiano presentato il ricorso per la nomina, giacchè l'assemblea non riusciva a nominarlo. Il Tribunale ha provveduto al posto dell'assise ma nulla ha specificato in merito al compenso.
L'amministratore nominato ha accettato la nomina comunicando a tutti i condo'mini il suo onorario: qualcuno ha storto il naso dicendo che c'e' stato un abuso del nostro nuovo legale rappresentante. E' cosa'¬? E cosa'¬ non fosse, come fare per accordarci, con lui sul compenso?'
Partiamo da un aspetto che sebbene (ai pia'¹ esperti) possa apparire scontato, e' sempre bene tenere a mente: il ricorso per la nomina giudiziaria dell'amministratore condominiale puo' essere proposto da uno o pia'¹ condo'mini solamente al ricorrere di due condizioni:
In tal caso, specifica il codice civile, anche l'amministratore dimissionario puo' ricorrere all'Autorita' Giudiziaria per ottenere lo stesso risultato (si veda sempre art. 1129, primo comma, c.c.).
L'Autorita' Giudiziaria, e' utile rammentarlo, e' il Tribunale del circondario in cui e' ubicato l'edificio, trattandosi di procedimento in volontaria giurisdizione.
In sostanza il giudice (meglio i giudi
L'Autorita' Giudiziaria, e' utile rammentarlo, e' il Tribunale del circondario in cui e' ubicato l'edificio, trattandosi di procedimento in volontaria giurisdizione.
In sostanza il giudice (meglio i giudici, poichè trattandosi di udienza in camera di consiglio a decidere e' un collegio) valutata la situazione e la ricorrenza degli elementi appena citati provvedono, in sostituzione dell'assemblea, alla nomina di un amministratore.
La legge non afferma nulla in relazione al compenso ed infatti l'orientamento implicito che appare leggendo i provvedimenti di nomina, e' che si tratti di questione non rientrante nella competenza dell'Autorita' Giudiziaria (cfr. in tal senso ad es. Trib. Napoli 19 giugno 2016).
Ed allora? Chi decide che cosa? E di conseguenza, l'amministratore nominato nel caso sottopostoci del nostro lettore ha agito correttamente?
Partiamo da quest'ultimo aspetto, meglio dalla condotta che deve tenere un amministratore (anche se nominato dall'Autorita' Giudiziaria). Ai sensi dell'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c., egli l'atto della nomina deve “specificare analiticamente, a pena di nullita' della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita' svolta”.
Ricordiamo che i rapporti tra amministratore e condominio, anche se l'incipit e' dato dall'Autorita' Giudiziaria (che ribadiamo interviene come “sostituto” dell'assemblea) sono regolati dalle norme sul mandato, sicchè in assenza di accordo sul compenso – perchè proprio come nel caso di specie non e' stato oggetto di decretazione o nell'ipotesi di nomina assemblea di contrattazione – questo potra' essere raggiunto successivamente o comunque deciso dall'Autorita' Giudiziaria in una causa ordinaria.
Riepilogando: