Il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 1023 del 31 marzo 2016 , in merito alla concessione in comodato di un immobile, di proprieta' condominiale, per uso portierato, ha stabilito che il contenuto della delibera condominiale va interpretato tenendo conto del comportamento complessivo delle parti ex art. 1362, co. 2, c.c..
Qualora una delibera abbia ad oggetto la concessione in godimento di un immobile a titolo di comodato e non la costituzione di un diritto reale di abitazione, essa non deve ritenersi assoggettata alla necessita' del consenso unanime dei condomini.
Ma quale e' la differenza tra il comodato e il diritto di abitazione? E perchè per la concessione del comodato non e' necessario il consenso unanime dell'assemblea condominiale e per il diritto di abitazione sa'¬?
La risposta alla prima domanda non puo' prescindere dalla definizione codicistica dei due istituti.
=> Contratto di comodato a termine e rilascio dell'immobile
Il comodato, disciplinato dall'art. 1803c.c., e' un contratto reale (che si perfeziona cioe' con la consegna della cosa) con il quale una parte (c.d. comodante) consegna ad un'altra (c.d. comodatario)una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto.
Caratteristiche del contratto di comodato sono la gratuita' (diversamente si configurerebbe un contratto di locazione) e la mancanza di particolare forma costitutiva, non essendo richiesta la forma scritta se non a fini probatori.