Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p. il gestore del residence che stacca la luce al condòmino che non ha pagato le utenze.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47276 dello scorso 20 novembre, con la quale ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di 250 euro e al risarcimento del danno alla parte civile costituita.
La sentenza di primo grado del Tribunale, poi ribadita anche in appello, aveva accertato che l'imputato, quantunque non fosse il rappresentante della società che amministrava il condominio, doveva considerarsi il gestore di quest'ultimo, essendo emerso che agiva sempre per conto della suddetta società, provvedendo direttamente a pagare le spese condominiali e le utenze elettriche.
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In effetti, il gestore aveva proposto ricorso in cassazione sostenendo, a sua discolpa, di essere il mero esecutore del distacco, in quanto chi amministrava il complesso residenziale era un'altra persona. A suo dire, in particolare, i giudici non avrebbero preso in considerazione la circostanza che l'amministratrice della società che gestiva il residence aveva comunicato al condòmino moroso di aver dato incarico ad un tecnico addetto alla manutenzione di staccare l'energia elettrica del suo alloggio, per cui egli avrebbe agito come mero esecutore di direttive altrui.
Ma per la suprema Corte tale circostanza non basta a scagionarlo.
Secondo gli Ermellini, il fatto che l'imputato abbia eseguito direttive del titolare del diritto non esclude affatto la punibilità, “in quanto il soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell'effettivo titolare”.
Né tale circostanza è sufficiente ad escludere il dolo del ricorrente, anche perché dalle deposizioni testimoniali è emerso che l'imputato si era occupato sempre della riscossione delle bollette elettriche e delle altre quote condominiali per conto della società amministratrice. Pertanto, conclude la Cassazione, il gestore del residence “nel momento in cui effettuò l'illecito distacco dell'utenza era ben consapevole di agire per esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa competesse alla società”.
Sussiste dunque l'elemento soggettivo necessario per configurare il reato di cui all'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), il quale richiede, oltre al “dolo generico”, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche il “dolo specifico”, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.
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