Quando un comportamento non solo incivile, ma penalmente rilevante, configura il reato di “gettito di cose pericolose” previsto dall'art. 674 cod. pen.?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44458 del 4 novembre 2015 ha confermato la condanna all'ammenda a carico del condomino del piano di sopra che, secondo quanto accertato in giudizio, aveva l'abitudine di buttare bottiglie di plastica ed altri rifiuti dal proprio balcone, che finivano per sporcare il cortiletto al piano terra. Un comportamento non solo incivile, ma penalmente rilevante, che secondo i giudici della terza sezione penale configura il reato di “gettito di cose pericolose” previsto dall'art. 674 cod. pen.
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La norma, in particolare, sanziona con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro chi «getta o versa, in un luogo pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti».
L'imputato aveva provato ad impugnare la condanna inflitta dal tribunale di merito, sostenendo che non vi erano prove del comportamento contestato, poiché il giudizio di colpevolezza era fondato unicamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa (il proprietario del giardino in cui avvenivano i “lanci” di spazzatura), quindi non attendibili. Inoltre, sosteneva l'imputato che il giardino in questione era comune e non di proprietà esclusiva della parte offesa. In ogni caso, contestava la decisione del tribunale di negargli il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse incensurato.
Ma per i giudici di legittimità le dichiarazioni della parte offesa sono sufficienti ad incastrare l'imputato, anche perché supportate da una serie di fotografie che ritraggono il giardino trasformato in ricettacolo di rifiuti.
In particolare, la Cassazione sottolinea che la responsabilità penale dell'imputato può anche essere basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile nel giudizio, se queste, dopo le verifiche più rigorose di quelle riservate ad altri testimoni, risultano attendibili. E nel caso in esame, il condomino aveva dichiarato di avere visto più volte l'imputato lanciare bottiglie dal balcone e, a supporto delle proprie affermazioni, aveva prodotto le foto del suo giardinetto, nel quale si erano accumulati i rifiuti gettati dal vicino. Per gli Ermellini si tratta di elementi sufficienti a provare la responsabilità del ricorrente, che peraltro aveva in corso altri procedimenti per fatti analoghi.
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La suprema Corte ha confermato anche il rifiuto della sospensione condizionale da parte del tribunale di merito, malgrado l'imputato fosse incensurato: il giudice può, infatti, fondare il suo «giudizio pronostico sulla futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi». Un principio che non contrasta con la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, perché nella valutazione non pesa la certezza che l'imputato abbia o meno commesso i reati che gli vengono contestati, ma solo la condizione in cui si trova, che costituisce un precedente giudiziario.
I precedenti
Già in passato la Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul reato di gettito di cose pericolose nell'ambito dei rapporti di vicinato, con particolare riferimento al contesto condominiale.
Nel 2014 (sentenza n. 15956) la Corte aveva confermato la condanna per lo stesso reato nei confronti del condomino col pollice verde, che innaffiava le piante facendo cadere, sulle proprietà sottostanti, acqua, fango e terriccio. Di un anno prima la sentenza che aveva condannato una condomina che era solita gettare mozziconi di sigarette nel balcone del vicino, al piano di sotto, con l'applicazione peraltro dell'aggravante della reiterazione del reato (Cass. pen. n. 16459/2013). In un'altra occasione, gli Ermellini avevano condannato il proprietario di cani e gatti che non aveva predisposto gli opportuni accorgimenti per evitare che gli escrementi o l'urina degli animali finissero nelle proprietà sottostanti (Cass. civ. n. 32063/2008).
Al contrario, è stata escluso il reato in esame con riferimento alla “pioggia” di polvere e briciole prodotta dallo scuotimento di tappeti o tovaglie (Cass. pen. n. 27625/2012), perché si ritiene che, generalmente, tale condotta non sia idonea a causare imbrattamenti e molestie alle persone, come espressamente richiesto dall'art. 674 c.p.
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