Laddove un bene condominiale funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, trova applicazione, in materia di ripartizione delle spese di riparazione, il principio secondo cui le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne
Il caso La società Alfa, proprietaria di un'autorimessa situata nel sotterraneo di un condominio, adiva il Tribunale di Roma, con ricorso ex art. 1137 c.c.,al fine di sentire dichiarata nulla o annullata la deliberazione adottata dall'assemblea in sede di riunione condominiale, per violazione del criterio di ripartizione della spesa di riparazione straordinaria del giardino pensile, sovrastante il locale della ricorrente medesima. In particolare, quest'ultima assumeva che tale spesa dovesse essere ripartita in una specifica proporzione, prevista dal Regolamento condominiale con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni. Si costituiva in giudizio il Condominio, eccependo la inapplicabilità al caso di specie della predetta norma regolamentare. Accolta la domanda in primo grado, la Corte di Appello riformava la sentenza del giudice di prime cure. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione.
La decisione Con il motivo di doglianza, la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. - riguardante i lastrici solari di uso esclusivo da parte di un condomino -, reputando la superficie oggetto dei lavori di riparazione un bene di proprietà comune.Orbene, la Suprema Corte motiva “succintamente” la propria decisione, riprendendo un orientamento già dalla stessa espresso, secondo cui, laddove un bene condominiale funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, trova applicazione, in materia di ripartizione delle spese di riparazione, la norma di cui all'art. 1123, secondo comma, c.c., ai sensi della quale per le parti comuni “destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”. La Suprema Corte, dunque, condivide quanto deciso dalla Corte di Appello, la quale, correttamente avendo sussunto la vicenda concreta nell'ambito applicativo dell'art. 1123, secondo comma, c.c., aveva anche precisato che “gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto di causa rientravano prevalentemente nel novero di quelli necessari a ripristinare la funzione di copertura svolta dal giardino pensile, non la proprietà superficiaria e, dunque, non attenevano alla proprietà comune”.
I precedenti La sentenza richiama e dà continuità ad un principio già affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 10858/2010, Cass. Civ. n. 18194/2005, Cass. Civ. n. 17989/2004), la quale aveva già avuto modo di affermare che, in materia di condominio, “qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c.”, bensì si verifica “un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 comma 2 c.c.”.
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