La domanda e' volutamente sarcastica e ironica ed e' tesa ad evidenziare, sotto altro e diverso profilo, cosa occorre al condominio per far sa'¬ che la propria pretesa economica, laddove veicolata in sede monitoria (cioe' a mezzo di un decreto ingiuntivo), sia insuscettibile di contestazione.
La risposta - questa invece affatto seria, quanto alla meditazione - non e' sempre cosa'¬ scontata. A quanto pare sembra non bastare al condo'mino moroso impugnare semplicemente la delibera assembleare, su cui si fonda la pretesa economica spiegata dalla compagine di cui fa parte.
Ci spiega perchè la Corte di Cassazione, al quale e' tornata sull'argomento con Sentenza pubblicata in data 24 marzo 2017 recante il nr 7741.
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Il fatto- Il caso trattato e' uno dei tanti in cui la compagine forte di una spesa approvata in sede assembleare e declinata pro quota per ciascuno dei condo'mini chiede, ottiene e notifica un decreto ingiuntivo ad uno di questi che si e' rifiutato il pagamento entro la tempistica convenuta.
Il condo'mino moroso - che per comodita' chiameremo Tizio - decide di opporlo e di contestare, sul merito, la pretesa economica con esso veicolato; al fine argomenta che la delibera su cui si fonda la predetta richiesta e' stata da egli impugnata in altro separato giudizio.
Tizio chiede, pertanto, che il decreto ingiuntivo sia revocato o quanto meno che il procedimento di opposizione venga sospeso in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione (tale ultima adduzione, in realta' , non e' descritta nel provvedimento in commento e viene considerata solo per completezza argomentativa).
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Il provvedimento - I giudici di legittimita' hanno respinto il ricorso presentato da Tizio facendogli notare che, dal punto di vista giuridico, la relativa contestazione non rivesta alcun pregio.
Per potere contestare efficacemente la pretesa economica della compagine, ove fondata dall'approvazione di una deliberata assembleare, Tizio avrebbe dovuto non solo impugnare il provvedimento stesso, ma, per di pia'¹, ottenere una declaratoria di invalidita' e/o d'inefficacia dello stesso.
Occorre ricordare, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione del condo'mino moroso soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione (di cui all'articolo 1137 codice civile), ovvero per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, anche se non passata in giudicato, annullato la deliberazione (tra le tante, in punto, cfr, Cassazione civile 19938/2012).
Non ha quindi decisivita' – per come e' dato leggere in Sentenza - l'argomentazione prospettata da Tizio inerente l'avvenuta impugnazione della delibera su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto.
In un simile giudizio, infatti, il decidente deve solo limitarsi a verificare la perdurante efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa di riscossione di contributi condominiali, senza poterne sindacare, in via incidentale, la sua validita' , essendo questa verifica riservata al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (tra le tante, cfr Cassazione civile 26629/2009).
Infine, neppure dal punto di vista pregiudiziale sussiste connessione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di impugnazione di cui all'articolo 1137 codice civile; per cui anche una simile richiesta, stando sempre agli insegnamenti della Corte di Cassazione, andrebbe eventualmente bocciata (cfr, in punto, Corte di Cassazione nr 305/2016).
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In conclusione- La difesa spiegata da Tizio, quale condo'mino moroso, non e' stata efficace a bloccare l'azione monitoria esercitata dal Condominio, siccome la delibera da egli impugnata non e' stata poi sospesa dal Giudice del gravame.
Per contro, al Condominio ricorrente, per salvaguardare il suo credito in simili giudizi di contestazione, basta dire che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile e 663 n 1 del codice di procedura civile, la propria pretesa si fonda su una delibera assembleare, che, in quanto tale, vincola tutti, assenti e dissenzienti (Tizio, ovvero i condomini morosi compresi!).
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