Ogni condo'mino puo' contestare formalmente le decisioni assunte dall'assemblea impugnando le delibere.
Si badi: cio' che s'impugna non e' il verbale, ma la delibera. Quando s'impugna una delibera non si contesta necessariamente tutto cio' che e' stato deciso dall'assemblea, ma solamente la specifica delibera contrastata.
Chiaramente puo' accadere che ad essere contestate siano tutte le decisioni assunte nel corso di una riunione: si pensi al caso della delibera contestata per omessa convocazione. Certo e' che anche in questo caso il condo'mino potrebbe avere interesse all'invalidazione di una sola decisione.
Cio' chiarito, brevemente, rinfreschiamoci la memoria sulla tempistica di impugnazione delle delibere assembleari.
Teniamo sempre a mente che si e' soliti distinguere tra:
a) deliberazioni nulle;
b) deliberazione annullabili.
Le prime sono impugnabili in ogni tempo, salvo gli effetti della prescrizione e della usucapione, e da chiunque vi abbia interesse (cioe' anche il condo'mino che ha votato per la loro adozione, cfr. Cass. n. 6714/2010).
Le deliberazioni annullabili sono contestabili soltanto dai condo'mini presenti che siano stati dissenzienti o astenuti e dai condo'mini assenti.
Nel caso di condo'mini assenti, e' comunque importante specificare che se ad essere contestata e' l'omessa, tardiva o incompleta convocazione, la impugnazione puo' essere avanzata solamente da chi e' rimasto vittima di tale illegittimita' (tra le ultime, si veda, Cass. 23 novembre 2016 n. 23903).
=> Omessa convocazione all'assemblea condominiale, puo' impugnare solamente chi non e' stato convocato
Quanto alla tempistica d'impugnazione delle delibere annullabili, l'art. 1137 c.c. e' previsto un termine, a pena di decadenza, pari a trenta giorni, cosa'¬ decorrenti:
a) per i presenti, come sopra individuati, l'impugnazione dev'essere proposta entro trenta giorni dall'adozione della delibera;
b) per gli assenti entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale.
Per comunicazione s'intende il giorni di ricezione del verbale stesso; quanto alla data di comunicazione di questo documento, la pia'¹ recente (ad oggi isolata) giurisprudenza ha specificato che l'assenza del destinatario all'indirizzo indicato, con rilascio di avviso di giacenza, fa decorrere il termine d'impugnazione a partire dal decimo giorno successivo a quello d'inserimento in cassetta del suddetto avviso (in tal senso Cass. 14 dicembre 2016 n. 25791).
=> Giacenza del verbale d'assemblea e termini di impugnazione, dietrofront della Cassazione
Che cosa succede se Tizio, non convocato all'assemblea, non riceve nemmeno il verbale? Come calcolare il termine d'impugnazione della delibera per una persona nella sua situazione?
Al riguardo, ad avviso di chi scrive, la situazione e' la seguente: il verbale e' impugnabile fintanto che non e' stato comunicato.
Non valgono ai fini della comunicazione, ci dice la giurisprudenza, eventuali notificazioni di atti giudiziari contenenti rimando alle delibere non inviate.
In buona sostanza il condo'mino che non e' stato convocato all'assemblea, ma pia'¹ in generale quello che all'assemblea non ha partecipato, ha termine per contestare la successiva deliberazione dalla data di ricezione del verbale dell'assemblea.
Per assurdo, anche un anno dopo, se il verbale gli viene comunicato con grossissimo ritardo.
E' allora precipuo compito dell'amministratore, fondamentale mi sentirei di aggiungete, comunicare il verbale agli assenti con la maggiore celerita' possibile; cio' per fare in modo che le decisioni assembleari, come si suole dire, si consolidino, divenendo inoppugnabili eventuali profili di annullabilita' .